Il libro unico del lavoro

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“PAGHE ON LINE” è il nostro servizio realizzato per fornire assistenza sia alle imprese, sia ai professionisti che ritengano di dover derogare l’adempimento dell’elaborazione paghe in modalità “OUTSOURCING” nell’ottica di un ridimensionamento dei costi aziendali.

 

I datori di lavoro privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. 

Il Libro unico del lavoro ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell’impresa. 

DOVE CONSERVARLO:

  • Presso la sede legale dell’impresa I gruppi di impresa potranno conservarlo presso la società capogruppo.

  • Presso lo studio del soggetto abilitato di cui all’art. 1, comma 1, L. 12/1979 ( consulenti del lavoro, commercialisti )

  • Presso le associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche cooperative.

  • Attenzione: nel caso in cui i soggetti abilitati hanno l’incarico di tenuta del Libro Unico del Lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare tale scelta alla Direzione Provinciale del Lavoro competente. 

MODULI:

  • Facsimile modello di Comunicazione obbligatoria della delega alla Direzione provinciale del lavoro (Artt. 39-40 Dl n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008)

  • Facsimile di Delega al Consulente del lavoro per la tenuta del libro unico del lavoro (Art. 5, comma 1, Legge n. 12/1979 – Art. 40, comma 1, Dl n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008

Le modalità di tenuta del Libro unico sono:

  • Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’INAIL o da soggetti abilitati

  • stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’INAIL alla stampa e alla generazione della numerazione automatica

  • modalità informatica su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, oppure con sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscano la consultabilità dei dati in ogni momento, l’inalterabilità e l’integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice dell’Amministrazione digitale. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’INAIL. Prima della messa in uso, deve essere fatta comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro.

Ente atuorizzato alla vidmazione:

Nel rimandare alla consultazione dei due documenti si segnala, in particolare, che il Libro Unico deve essere vidimato esclusivamente dall’INAIL, anche per i datori di lavoro che in passato provvedevano presso altri Enti.

CHI NON E’ OBBLIGATO: 

  • Le società cooperative che non occupano lavoratori subordinati o parasubordinati

  • L’impresa familiare con lavoro di coniuge, figli, parenti e affini se non sono dipendenti o parasubordinati

  • Aziende individuali artigiane che operano solamente con lavoro del titolare, dei soci o familiari coadiuvanti

  • Società e ditte individuali del terziario che operano solamente con lavoro del titolare o dei soci lavoratori

  • Le pubbliche amministrazioni

CHI DEVE ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO UNICO:

  •  Lavoratori subordinati (compresi quelli in somministrazione, i distaccati e coloro che sono impiegati in sedi all’estero)

  •  Collaboratori con e senza progetto

  •  Associati in partecipazione con apporto di lavoro. 

QUALI DATI DEVE CONTENERE:

  • Dati anagrafici:  Nome e Cognome

  • • Codice Fiscale

  •  Qualifica e Livello (se ricorrono)

  •  Retribuzione base

  • Anzianità di servizio

  •  Posizione assicurativaDati retributivi: Dazioni in denaro o natura

  • Rimborsi spese

  • Premi

  • Somme erogate per lavoro straordinario

  •  Le trattenute

  •  Le detrazioni fiscali

  •  Dati degli Assegni Nucleo Familiare

  •  Le prestazioni ricevute da enti ed istituti previdenziali 

PER I LAVORATORI A DOMICILIO: 

  • Data e ora di consegna del lavoro

  • Data e ora di riconsegna del lavoro

  • Descrizione del lavoro

  • Quantità e qualità del lavoro

 QUALI DATI DEVE CONTENERE: 

  • Calendario presenze:

  • Ore di lavoro ordinario

  • Ore di straordinario

  • Ore di assenza retribuite e non

  • Ore di ferie e riposi 

  • N.B: Per i lavoratori a retribuzione fissa giornaliera, mensile, ecc. devono essere indicate solo le giornate di presenza. Tuttavia, si ritiene ancora obbligatorio riportare anche le assenze con relative causali.

  • Le assenze dovranno essere indicate anche per i parasubordinati se aventi riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali. 

QUANDO EFFETTUARE LE REGISTRAZIONI:

  •  Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento

  • In caso di calendario “sfasato”, la registrazione differita è da riferirsi solamente alle variabili retributive e non alle presenze.

ESIBIZIONE: 

  • Il Libro Unico del Lavoro dovrà essere esibito agli ispettori in occasione dell’accesso in azienda e dovrà essere aggiornato fino al mese precedente in caso di ispezione dopo il giorno 16 e fino a due mesi precedenti se l’ispezione avviene entro il giorno 16.

  • L’obbligo di esibizione grava sul datore di lavoro, sul consulente o su altro soggetto abilitato, a seconda di chi si fa carico della conservazione.

  • Se la conservazione avviene a cura del datore di lavoro, il Libro Unico del Lavoro dovrà essere esibito tempestivamente (prima della redazione del “verbale di primo accesso ispettivo”), altrimenti i documenti di lavoro potranno essere esibiti entro 15 giorni dalla richiesta formulata nel “verbale di primo accesso ispettivo”. 

 ABOLIZIONE DEI RIEPILOGATIVI MENSILI: 

  • Con l’entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008 è stato abolito l’obbligo del riepilogo mensile delle retribuzioni.

  • Il personale ispettivo avrà facoltà di richiederlo ai datori di lavoro che occupino oltre 10 lavoratori o che operino in più sedi stabili.

  • Per il calcolo del numero di lavoratori devono essere considerati i subordinati (a prescindere dall’orario svolto), i collaboratori e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro iscritti nel Libro Unico ed in forza.

  • I riepilogativi, eventualmente richiesti dagli ispettori, potranno essere riferiti fino a 5 anni precedenti l’accertamento. 

CONSERVAZIONE:

  • Il Libro Unico del Lavoro dovrà essere obbligatoriamente essere conservato per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.

  • Il medesimo termine è da riferirsi anche ai libri obbligatori dismessi a seguito della semplificazione (a tal proposito si ricorda che il libro matricola dovrà comunque esser conservato fino al 31.12.2013 e potrà essere richiesto in visione dal personale ispettivo per tutti quei fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del D.M. che ne ha previsto l’abrogazone.

 

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