La distribuzione di utili nelle società di capitali

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La distribuzione degli utili è stabilita, ai sensi dell’art. 2433 del Codice Civile, dall’assemblea che approva il bilancio.

Deposito della delibera:

  • La delibera, se contestuale all’approvazione del bilancio, è soggetta al deposito, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione. 

Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate:

  • La medesima deve essere preventivamente depositata presso l’Agenzia delle entrate, poiché soggetta a imposta di registro.

  • Il verbale di assemblea che approva tale delibera è soggetto all’obbligo di registrazione, scontando un’imposta di registro in misura fissa pari a  200,00 euro.

Versamento dell’imposta:

  •  Il versamento della suddetta imposta deve essere operato entro  20 giorni dalla data dell’assemblea tramite modello F23.

COME DISTRIBUIRE I DIVIDENDI:

La procedura idonea passa per i seguenti adempimenti:

  • Stampare sul libro verbali assemblee la delibera di distribuzione degli utili

  • Apporre sul verbale (in duplice copia) una marca da bollo di euro 16,00

  • Operare, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il versamento dell’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200,00, tramite modello F23 (codice tributo 109 T).

  • Registrare, entro la locale Agenzia delle Entrate le copie del verbale di assemblea entro 20 giorni

 Regime  di tassazione dei dividendi:

  • A far data dal 2008 è stata ridotta l’aliquota IRES dal 33% al 27,5%. E’ stata rivista anche la  percentuale di tassazione dei dividendi.

  • Tale importo è fissato al 49,72%, per partecipazioni qualificate detenute da soci persone fisiche residenti.

  • Per redditi prodotti fino a tutto il 2007 permane la percentuale del 40%.

Tassazione Persone fisiche su dividendi da Partecipazioni non qualificate:

  • I dividendi relativi a partecipazioni non qualificate non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ma sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, del 20%. La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo al quale i dividendi vengono messi in pagamento utilizzando il modello F24 compilando la sezione ERARIO, codice tributo 1035.

Tassazione Persone fisiche su dividendi da Partecipazioni qualificate: 

  • I dividendi relativi a partecipazioni qualificate non detenute in regime d’impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 49,72% del loro ammontare.

  • Si considerano partecipazioni qualificate le azioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

  • Per gli utili rivenienti dalla partecipazione in società di capitali le soglie di qualificazione sono quindi rappresentate dal 2%, ovvero dal 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (con riferimento, rispettivamente, alle società i cui titoli sono quotati o meno nei mercati regolamentati).

  • N.b: Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta. 

Tassazione dei dividendi percepiti da Imprese individuali e società di persone:

  • I dividendi percepiti da soggetti IRPEF in regime d’impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 49,72% del loro ammontare, indipendentemente dalle soglie di qualificazione delle partecipazioni.

Tassazione dei dividendi percepiti Società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato:

  • Gli utili provenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, salvo l’esercizio dell’interpello, ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

Tassazione dei dividendi percepiti da soggetti IRES:

  • I dividendi percepiti da soggetti IRES concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5% del loro ammontare.

Sono esclusi integralmente da tassazione i dividendi distribuiti:

  • Dalle società che esercitano l’opzione per la tassazione consolidata nazionale

  • Dalle società che esercitano l’opzione per la trasparenza fiscale

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