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Dal 1 maggio 2015 è stata istitutita la nuova disoccupazione NASpI acronimo di “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego”, che sostituisce le vecchie “Aspi e Mini Aspi”.
A beneficiare della nuova disoccupazione NASpI sono:
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Lavoratori dipendenti
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Lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito di particolari procedure
I soggetti esclusi:
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I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
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Gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Lavoratori a progetto:
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Una prestazione molto simile, denominata DIS-COLL, sarà riconosciuta anche ai collaboratori a progetto, in tal modo, si potrà parlare di “universalizzazione” del sussidio.
Requisiti disoccupazione Naspi:
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Aver perduto il lavoro (licenziamento, non dimissioni) e devono presentare congiuntamente i seguenti requisiti:
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Sono in stato di disoccupazione
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Possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione
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Possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Calcolo e importo Naspi:
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La NASpI è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi quattro anni. L’importo mensile della disoccupazione sarà pari a:
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75% della retribuzione se la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente
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75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo, se la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo. In ogni caso l’indennità mensile non può superare nel 2015 l’importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Durata Naspi:
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La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
Domanda disoccupazione Naspi:
La domanda di disoccupazione si presenta all’Inps in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il sussidio spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per essere erogata la NASpI occorre:
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Permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni
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Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.
Naspi come incentivo all’autoimprenditorialità
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Nel decreto sulle nuove indennità si prevede anche un incentivo all’autoimprenditorialità. Cosa significa? In sostanza il lavoratore che beneficia della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, come incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
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Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione del nuovo sussidio deve presentare all’INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.
Disoccupazione e lavoro dipendente: cosa succede?
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Per il lavoratore che fruisce della NASpI e instaura un rapporto di lavoro subordinato si prospettano tali situazioni:
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reddito annuale da lavoro superiore al reddito minimo escluso da imposizione: decade dalla Naspi che viene sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi.
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reddito annuale da lavoro inferiore al reddito minimo escluso da imposizione: mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Disoccupazione e lavoro autonomo: cosa succede?
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Per il lavoratore che fruisce di NASpI e intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La disoccupazione viene così ridotta dekl’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma.
Decadenza Naspi:
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Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
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perdita dello stato di disoccupazione;
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inizio di un’attività lavorativa subordinata sena provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9;
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inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10;
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raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
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acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
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Violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.
In Sintesi:
– – – | Aspi | Mini Aspi | Naspi |
Beneficiari | lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle PA | lavoratori subordinati, apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle PA; lavoratori a tempo determinato della scuola | lavoratori dipendenti |
Esclusi | dipendenti a tempo indeterminato delle PA; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale | dipendenti a tempo indeterminato delle PA; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale | lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle PA e operai agricoli a tempo determinato o indeterminato |
Requisiti | Stato di disoccupazione involontario, due anni di assicurazione presso l’INPS, almeno un anno di contributi versati nei due che precedono il fatto che ha causato la perdita di lavoro | disoccupazione involontaria, 13 settimane di contributi da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione | 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, 18 giorni di lavoro nell’anno precedente all’inizio della disoccupazione, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro |
Durata | 14 mesi per gli over 55, 12 mesi tra i 50 e i 55, 8 mesi under 55 | indennità mensile corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro | corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; dal 2017 la durata massima sarà di 78 settimane |
CHIARIMENTO MINISTERO DEL RIGUARDO CIG a zero ore:
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Il Ministero del Lavoro ha chiarito che saranno considerati neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. In presenza di periodi siffatti di conseguenza, questi determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all’interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.
Con circolare n. 174 del 23.11.2017 l’INPS ha fornito precisazioni in relazione alla compatibilità delle indennità con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito. Tra i chiarimenti forniti, viene specificato che:
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i compensi derivanti da borse di studio, stage e tirocini professionali o da attività sportive dilettantistiche possono essere cumulati interamente con l’indennità NASPI fatta eccezione nel caso in cui tali importi superino 8.000 euro
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il percettore può ricevere compensi per prestazioni occasionali fino a 5.000 euro per anno civile
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i compensi da reddito professionale che prevedono un iscrizione obbligatoria a specifica cassa non sono compatibili con la percezione della NASPI (consentita solo fino ai 4.800 euro di compensi per evitare disparità di trattamento, con riduzione dell’indennità spettante)
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consiglieri, amministratori e sindaci di società possono fruire dell’indennità solo nel caso in cui il reddito non sia superiore a 8.000 euro l’anno.
CHIARIMENTO INPS SU NASPI SETTORE AGRICOLO:
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l’INPS informa che il limite di reddito per aderire allo strumento è pari ad 4.800 euro annui.
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gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all’articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32.
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Pertanto, ai fini delle verifiche reddituali da parte delle Strutture territoriali per la cumulabilità in oggetto, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.
LA CIRCOLARE INPS
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