Contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

INPS

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Fonte: DPL MODENA

L’INPS fornisce chiarimenti circa i nuovi contributi sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (Riforma del mercato del lavoro)datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Restano escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

  • Dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità)

  • Risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici

  • Decesso del lavoratore.

Il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

  • Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL

  • Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

  • Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).

  • Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).

L’Istituto ha, inoltre, precisato che:

  • Il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time)

  • Per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro

  • Nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%

  • Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001

  • La contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.

  • Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

  • Ai fini della individuazione del momento impositivo, l’Istituto ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione

  • Ai fini dell’esposizione tale adempimento deve essere valorizzato all’interno del flusso uniemens

Contribuzione ASpI – altri casi:

  • Apprendistato: contributo 1,31%+0,30% per gli apprendisti

  • Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.

  • Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%).

  • Tempo determinato: contributo addizionale (1,40%) operano le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate 

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