Autoliquidazione INAIL 2018/2019: il premio pagato dagli artigiani

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NOVITA’ SCADENZE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019: 

  • Poichè l’istituto ha proceduto ad un taglio dei premi INAIL e della rivalutazione degli importi delle rendite e degli indennizzi per l’anno 2018, la scadenza dell’autoliquidazione 2018/2019 sarà prorogata al 16 maggio 2019.

    La proroga dell’autoliquidazione è legata allo slittamento del termine di scadenza per l’invio all’INAIL delle basi di calcolo dei premi entro il 31 marzo 2019 e non più entro il 31 dicembre 2018. 

NUOVO CALENDARIO SCADENZE:

  • Il 16 maggio 2019 è inoltre la nuova scadenza per il pagamento dei seguenti adempimenti:

    denuncia delle retribuzioni dell’anno 2018

  • Calcolo degli importi del saldo dei premi INAIL per il 2018 e quello della prima rata del 2019 con le tariffe rivalutate

  • Versamento dell’acconto e del saldo dei premi INAIL.

Fonte: INAIL

Per i lavoratori artigiani il calcolo del premio annuale viene determinato tenendo conto della retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, moltiplicato per 300. Tale importo deve poi essere moltiplicato per la classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della tariffa previste.

AGGIORNAMENTO DEL 12/01/2017: NOTA OPERATIVA INAIL

Oltre al titolare di impresa artigiana sono ricompresi in questa fattispecie:

  • Soci artigiani

  • Familiari

  • Coadiuvanti del titolare artigiano

  • Lavoratori associati in partecipazione

N.B: Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’ anno 2017:

  • Anno 2017 – Retribuzione minima giornaliera 47,68

  • Annuale: 47,68 x 300 = 14.304,00

  • N.B: Tale importo è stato calcolato  operando una rivalutazione ISTAT delle retribuzioni giornaliere pari al 3,0%  rispetto al valore dell’anno precedente. 

 

Classi di rischio Premio unitario:

  1.  € 81,00

  2. € 169,10

  3. € 332,30

  4. € 519,60

  5. € 728,70

  6. € 936,10

  7. € 1.150,10

  8. € 1.264,50

  9. € 1.737,20

 

A margine del premio unitario indichiamo quali sono le classi a cui si applica ciascuna tariffa: 

DOCUMENTO DI SINTESI CLASSI ARTIGIANE

Reddito superiore alla retribuzione convenzionale:

  • Per una retribuzione annuale superiore a quella minima il premio minimo deve essere aumentato, per ogni € 51,65, (o frazione di € 51,65) di incremento retributivo, della suindicata aliquota aggiuntiva di premio.

Questi i coefficienti in relazione alle 9 classi:

  • Classe 1: 0,40 – 2: 0,70 – 3: 1,20 – 4: 1,90 – 5: 2,70 – 6: 3,40 – 7: 4,20 – 8: 4,60 – 9: 6,30

I premi, cosi’ determinati, devono essere corrisposti in un’unica soluzione, o a seguito di apposita opzione, da formalizzare sul modello autoliquidazione, alle seguenti scadenze:

  • 16.05.2019

  • 20.08.2019

  • 16.11.2019

    IMPORTANTE NOVITA’: Nel corso dell’anno 2017 la circolare che rivaluta l’importo dei premi annuali ha avuto decorrenza 1 LUGLIO 2017. Tale misura ha di fatto reso necessario considerare la “spezzatura” esistente (i primi sei mesi dell’anno calcolati con valore afferente all’anno precedente ed i secondi sei con importo maggiorato). 

     

    ARTICOLI CORRELATI:

Riduzione premi artigiani:

  • L’Inail di norma predispone idonei calcoli per operare la riduzione dei premi pagati dagli artigiani nel corso degli anni.

Chi può beneficiarne:

La misura è rivolta nei confronti di quelle aziende in regola con gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per le quali non vi siano stati infortuni nei due anni precedenti.

Entità della riduzione:

  • La riduzione per è disciplinata ogni anno a cura di apposita circolare INAIL

Volontà di beneficiare della richiamata riduzione in autoliquidazione:

  • N.B: Ricordiamo che le aziende artigiane per usufruire della richiamata riduzione devono necessariamente, ancorchè esonerate, presentare la dichiarazione delle retribuzioni, barrando la casella appositamente presente, nel modulo 1031, recante la dicitura “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781”.

ARTIGIANI ED AUTOLIQUIDAZIONE INAIL:

  • Le aziende artigiane senza dipendenti,devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive”.

Rateazione del premio:

  • Le aziende artigiane senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta, devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni, barrando la casella SI relativa alla rateazione.

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ NEL CORSO DELL’ANNO:

  • Il soggetto artigiano che cessi la propria attività nel corso dell’anno deve conteggiare il premio tenendo conto degli effettivi mesi lavorati ( Ricordiamo che la cessazione deve essere comunicata entro 30 giorni)

  • Se l’istituto non ha recepito in tempo utile i dati della cessazione (il prospetto di autoliquidazione riporta l’intero anno) l’assicurato può conteggiare il premio operando una modifica per proprio conto.

  • N.B: Se l’artigiano ha lavorato anche per un solo giorno nel mese il premio è comunque dovuto per l’intero mese. ( Ricordiamo che la cessazione deve essere comunicata entro 30 giorni)

     

    Riscossione contributi associativi:

  • Contestualmente all’autoliquidazione saranno riscossi dall’INAIL anche eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro.

  • Tali contributi devono essere calcolati e versati in modo autonomo, non potendo essere utilizzati in compensazione con i premi.

Tabella – elenchiamo le voci di rischio ricomprese all’interno di ciascuna delle nove classi:

CLASSE DI RISCHIO N. 1: 0611 – 0722 – 0725 – 0750 – 2187 – 6510 – 7263 – 7340

CLASSE DI RISCHIO N. 2: 0111 – 0211 – 0212 – 0311 – 0320 – 0510 – 0612 – 0620 – 0721 – 0723 – 0740 – 0761 – 0762 – 1414 – 1452 – 1460 – 1470 – 2112 – 2161 – 2165 – 2184 – 2210 – 2222 – 2231 – 2233 – 2320 – 2330 – 6216 – 6252 – 6261 – 6262 – 6283 – 6322 – 6330 – 6520 – 6540 – 6550 – 6561 – 6562 – 6563 – 6565 – 7274 – 7281 – 7360 – 8112 – 8122 – 8140 – 8160 – 8210 – 8220 – 8230 – 8240 – 8250 – 8260.

CLASSE DI RISCHIO N. 3: 0114 – 0130 – 0213 – 0411 – 0413 – 0422 – 0540 – 0550 – 0580 – 0710 – 0724 – 1411 – 1420 – 1444 – 2111 – 2150 – 2186 – 2191 – 2195 – 2196 – 2197 – 2221 – 3323 – 4100 – 5121 – 5223 – 5240 – 5311 – 5312 – 5313 – 5320 – 6123 – 6215 – 6231 – 6233 – 6234 – 6251 – 6270 – 6281 – 6312 – 6313 – 6411 – 6564 – 6581 – 6582 – 6590 – 7220 – 7272 – 7283 – 7320 – 7330 – 8123 – 8131 – 8133 – 9110 – 9124 – 9125 – 9130 – 9311 – 9312.

CLASSE DI RISCHIO N. 4: 0112 – 0113 – 0120 – 0421 – 1413 – 1451 – 1480 – 2162 – 2170 – 2310 – 3140 – 3232 – 3233 – 3322 – 3420 – 3630 – 5123 – 5221 – 5225 – 5330 – 6113 – 6122 – 6214 – 6217 – 6221 – 6222 – 6232 – 6240 – 6282 – 6311 – 6321 – 6412 – 6422 – 6570 – 7262 – 8121 – 8132 – 8150 – 9200.

CLASSE DI RISCHIO N. 5: 1112 – 1200 – 1441 – 1442 – 1443 – 3310 – 3321 – 3410 – 6111 – 6212 – 6291 – 6292 – 6340 – 6421 – 7150 – 7261 – 7271 – 7350 – 9123.

CLASSE DI RISCHIO N. 6: 0560 – 3110 – 3130 – 3210 – 3234 – 5212 – 5222 – 5224 – 5230 – 6211 – 6213 – 6223 – 6323 – 7110 – 7282.

CLASSE DI RISCHIO N. 7: 5111 – 5122 – 5213 – 5214 – 3112 – 7161 – 7250.

CLASSE DI RISCHIO N. 8: 0570 – 3231 – 3330 – 3500 – 7162 – 7230 – 8111 – 9121 – 9122.

CLASSE DI RISCHIO N. 9: 1111 – 1120 – 3120 – 3150 – 3160.

La pagina dedicata all’autoliquidazione 2017/2018

Aggiornamento del 26-09-2018:

  • L’Inail rende noto che a far data dall’ottobre 2018 è disponibile il servizio telematico per la comuicazione di infortuni  online per i datori di lavoro del settore agricoltura.

  • L’adempimento è utile per i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps.  Anche gli intermediari potranno compiere l’operazione per i  loro delegati.

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