Imposta sostitutiva rivalutazione TFR

tfr

 

  • Entro ciascun anno è previsto il pagamento sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (C.D. TFR). Tale imposta è dovuto nella misura  dell’11%.

Quando operare il versamento:

  • Il versamento è a carico del datore di lavoro e deve essere effettuata in due rate: l’ acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo, tramite MODELLO F24.

Tipologie pensionistiche escluse:

  • I contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare sono esenteti dal pagamento  poichè l’intero TFR viene devoluto al fondo pensione.

Quando non si applica l’imposta:

  • Non si applica il regime di tassazione separata sulle quote di indennità di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro. Idem per i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali. 

Rivalutazione del Tfr:

  • Il fondo accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente. La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Composizione del tasso di rivalutazione:

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