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Entro ciascun anno è previsto il pagamento sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (C.D. TFR). Tale imposta è dovuto nella misura dell’11%.
Quando operare il versamento:
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Il versamento è a carico del datore di lavoro e deve essere effettuata in due rate: l’ acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo, tramite MODELLO F24.
Tipologie pensionistiche escluse:
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I contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare sono esenteti dal pagamento poichè l’intero TFR viene devoluto al fondo pensione.
Quando non si applica l’imposta:
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Non si applica il regime di tassazione separata sulle quote di indennità di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro. Idem per i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali.
Rivalutazione del Tfr:
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Il fondo accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente. La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Composizione del tasso di rivalutazione:
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Il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, determinato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
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N.B: Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro l’indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l’interruzione.
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