Come noto l’Agenzia delle Entrate con due diversi documenti, emanati in data sette ed otto novembre 2013 comunicava l’apertura del canale telematico, idoneo all’invio dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro) denominato modello di Comunicazione polivalente fino al 31/01/2014. In precedenza la scadenza era fissata nelle data 12/11/2014 (contribuenti che liquidano iva mensilmente) e 21/11/2013 (Contribuenti che liquidano iva trimestralmente).
Oggi l’Agenzia pubblica una serie di risposte, idonee a chiarire i dubbi sorti nella nella compilazione del modello da parte degli operatori.
Queste le tematiche trattate:
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Quesito n.1 Quadro BL – Operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list
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Quesito n.2 Quadro BL– caselle “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti di servizi da non residenti”
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Quesito n.3 Quadro FE – casella Autofattura
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Quesito n.4 Quadro FR – casella “Autofattura
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Quesito n.5 Quadro FR – casella “Reverse charge”
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Quesito n.6 Quadro SE
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Quesito n.7 Quadro FN – operazioni attive
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Quesito n.8 Operazioni prive di corrispettivo
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Quesito n.9 Fatture emesse registrate tra i corrispettivi
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Quesito n.10 Sanzioni
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Quesito n.11 Firma del modello
N.B: nei comunicati emessi in data 7 – 8 si parlava genericamente di “apertura canale telematico” fino al 31/01/2014. Tale occorrenza aveva comunque determinato dubbi circa l’eventuale applicazione di sanzioni per il ritardato invio.
Risposta al quesito n. 10 (sanzioni):
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Questo la domanda formulata: Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014. Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l’applicazione delle sanzioni.
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La risposta dell’amministrazione finanziaria: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti. Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.
Riteniamo che la risposta fornita sia esaustiva riguardo la mancata applicazione di sanzioni rispetto ad un invio successivo a quello fissato nella scadenza originaria (12 e 21 novembre 2013) e comunque entro e non oltre il 31/01/2014.
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