La legge di stabilità 2016 ha ripristinato, dopo l’interruzione del 2015, la tassazione sostitutiva al 10% per le somme erogate ai lavoratori in esecuzione di contratti di secondo livello, aziendali o territoriali, contenenti previsioni volte all’aumento della produttività.
Contenuto della norma:
La tassazione agevolata dei salari di produttività stanzia a tale finalità 430 milioni per il 2016, e 589 per il 2017 e 2018.
Essa, inoltre, individua in 2.000 euro l’importo massimo detassabile e in 50.000 euro, sempre riferito all’anno precedente, il reddito che dà diritto alla agevolazione.
Oltre alla ridefinizione degli aspetti economici l’articolo 12 della succitata legge di stabilità introduce due novità:
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Sarà possibile assoggettare all’aliquota al 10% anche le somme erogate a titolo di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa
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Si prevede la possibilità di optare per forme di welfare aziendale anche in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate come premi di produttività o di partecipazione all’utile.
Per quanto riguarda questo ultimo punto, e in attesa di una verifica più puntuale nel merito, la novità risiede, secondo l’interpretazione a nostro modo di vedere più plausibile, nel fatto che tutte le prestazioni di welfare, disciplinate dall’articolo 51 comma 2 della legge 917/1986 (TUIR), che saranno previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, tenuto conto dei limiti economici stabiliti dallo stesso TUIR, saranno esenti da tassazione.
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Inoltre, data la previsione contenuta nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 51 del TUIR, tali prestazioni potranno essere corrisposte attraverso dei voucher (anche in formato elettronico).
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Altra novità consiste nella possibilità di estendere il limite di 2.000 euro detassabili a 2.500 nel caso in cui le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
In sintesi queste le misure:
Riferimento normativo | Art. 1, commi 182-191, legge di Stabilità 2016 | Art. 1, commi 184-191, legge di Stabilità 2016 |
Causali di corresponsione | Premi di risultato legati a:
– incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili in base a criteri che saranno definiti con un decreto di prossima emanazione (entro 60 gg.); – somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. |
Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali:
– prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari); – cessione di prodotti dell’azienda al valore normale – contributi ad enti o casse a fini assistenziali – contributi versati al fondo di previdenza complementare |
Tipologia premio | In denaro, unitamente alla retribuzione. | Erogazione di servizi e prestazioni |
Periodo di applicazione | Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 | |
Beneficiari | Lavoratori dipendenti del settore privato:
– impiegati – operai – quadri – apprendisti salvo espressa rinuncia scritta. |
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Limite di reddito 2015 | 50.000 euro | |
Importo massimo | – 2.000 euro
– 2.500 euro se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell’organizzazione aziendale |
2.000/2.500 euro |
Tassazione agevolata | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale: aliquota 10% | Detassazione totale |
Procedura | L’erogazione deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU | |
Ulteriore agevolazione | Redditi neutri per ISEE |