Aggiornamento del 11/11/2016:
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Anche nel corso del 2017 è stata riconosciuta la possibilità di maggiorare del 40% le quote di ammortamento (o i canoni di leasing), deducibili ai fini IRPEF e IRES, dei beni strumentali nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2017.
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Contemplata anche la possibilità di acquistare il bene entro il 31 dicembre, pagando un acconto pari al 20% del prezzo di acquisto, e procedendo poi al pagamento entro e non oltre il 30 giugno 2018.
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Viene introdotta anche un’altra novità, l’atteso iper ammortamento.
Introduzione del C.D. Iperammortamento:
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Per alcune tipologia di beni compresi nell’elenco di cui all’allegato A (pag. 237) annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% (c.d. iper-ammortamento).
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A tale beneficio si somma quello per beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B (pag. 240) annesso alla presente legge, per i soli contribuenti che beneficiano dell’ammortamento sopra menzionato (iperammortamento). La maggiorazione è pari al 40%.
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N.b: saranno invece esclusi i veicoli e i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività di impresa.
Imprese e professionisti potranno usufruire del C.D. “super ammortamento” del 140% per beni strumentali nuovi acquistati sino al 31 dicembre 2016. Tale agevolazione si sostanzia in una deduzione dal reddito imponibile ai fini Ires ed Irpef.
Contenuti della misura:
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La Legge di Stabilità 2016 introduce un super ammortamento del 140% per i cespiti strumentali acquisiti dal 15 ottobre 2015. La misura è stata estesa per acquisti operati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.
Beni strumentali esclusi:
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N.B: Restano esclusi dall’agevolazione i fabbricati, le costruzioni, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
Contratti di Leasing:
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L’agevolazione è riconosciuta anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi da parte di imprese e professionisti
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Le ordinarie quote di ammortamento saranno maggiorate per un importo pari al 40%. La maggior deduzione deve essere ripartita durante tutta la durata del periodo fiscale di ammortamento del cespite, in proporzione alle quote stanziate e dedotte.
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Per gli acquisti operati con la modalità del leasing la misura riguarderà riguarda la sola quota capitale del canone, oltre al prezzo di riscatto finale.
Natura dei beni:
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Gli investimenti agevolabili devono riguardare beni strumentali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’impresa ed essere conseguentemente iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali.
Beni strumentali di valore unitario inferiore al milione:
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Sono agevolabili anche i beni di costo inferiore ad euro 516,00, interamente nell’anno dell’acquisto.
Beni concessi a terzi in comodato:
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L’incentivo spetta anche per beni che l’impresa acquirente concede a terzi in comodato, purché essi siano utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante.
Decorrenza dell’agevolazione:
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L’agevolazione è fruibile a partire dall’esercizio di effettuazione dell’investimento in beni strumentali nuovi. Nella fattispecie:
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Per i beni mobili acquistati, rileva la data di consegna o spedizione oppure, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà del bene.
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Per gli acquisti di beni con clausola di prova ai sensi dell’articolo 1521 del Codice civile, l’investimento si considera effettuato all’atto della dichiarazione di esito positivo del collaudo.
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Gli investimenti realizzati mediante affidamento in appalto a terzi, si considerano realizzati alla data di ultimazione dell’opera, data che si identifica, di regola, con quella in cui il committente accetta senza riserve l’opera compiuta dall’appaltatore
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Gli investimenti realizzati mediante contratti di leasing finanziario, assumono rilevanza al momento della consegna del bene strumentale dalla compagnia all’utilizzatore, che dovrà avvenire tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.
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Per i professionisti, la decorrenza scatta già nell’anno di acquisto, non essendo richiesta l’entrata in funzione. Peraltro, se un bene acquistato in periodo agevolato entra in funzione nell’esercizio seguente, esso non perde il bonus, ma semplicemente ne potrà usufruire con un anno di ritardo.
Come calcolare la deduzione:
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La maggiorazione del 40% si calcola sul costo ammortizzabile. Possono essere aggiunti al costo ammortizzabile gli interessi passivi capitalizzati
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Il super ammortamento del 140% si effettua attraverso una variazione in diminuzione nel modello Unico, ed ha efficacia solo per la determinazione della base imponibile ai fini Ires o Irpef (non rileva ai fini Irap). Il risparmio fiscale effettivo per i soggetti Ires è pari al (27,5% x 40%) = 11%.
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Per i contribuenti Irpef (imprese o professionisti), il risparmio è variabile, dipendendo dalla aliquota marginale del singolo contribuente.
Acquisto di autoveicoli:
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La norma opera anche per l’acquisto di autovetture e i beni a deducibilità limitata. La norma incrementa, sempre del 40%, anche i tetti di costo fiscalmente rilevante (limiti stabiliti: euro 18.076 per acquisto auto ad uso promiscuo ed euro 25.823 per immobili in uso ad agenti e rappresentanti).
Come usufruire del bonus:
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Per le auto ad utilizzo strumentale è pari al 40% del costo nel periodo di ammortamento (riconoscimento pieno, come altri beni strumentali).
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Per le auto concesse in uso promiscuo a dipendenti, il super ammortamento è sempre pari al 40% del costo effettivo, ma la deduzione è limitata, come per le quote ordinarie, al 70% la deduzione è dunque pari al 28% del costo
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Per le auto in leasing, il 40% si ripartisce in funzione del periodo massimo di deduzione dei canoni. Per le auto occorre ricordare che tale periodo è dimezzato rispetto agli ammortamenti (24 mesi) solo per quelle a deduzione integrale e per quelle concesse in benefit a dipendenti.