Rivalutazione terreni e partecipazioni nel corso dell’anno 2017

Anche nel corso dell’anno 2017 la legge finanziaria ha stabilito  la riapertura dei termini per rivalutare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa.

Soggetti interessati:

  • Persone fisiche

  • Società semplici

  • Società ed enti equiparate alle società semplici

  • Enti non commerciali

  • Soggetti non residenti per rivalutazione di partecipazioni in società residenti in Italia 

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 2017:

  • Trattasi di beni posseduti non in regime di impresa alla data 2017. Sono ricompresi i terreni a destinazione agricola o edificabili, a titolo di :

  • proprietà

  • nuda proprietà

  • usufrutto

  • enfiteusi

Partecipazioni in società possedute a titolo di:

  • Proprietà

  • Usufrutto

Perizia dei terreni e delle partecipazioni oggetto di rivalutazione:

Tipo di bene Termine ultimo di perizia Specifiche Soggetti che possono redigere la perizia
Terreni Prima della cessione e comunque prima del 30 giugno 2017 Il valore del perito è la base per le imposte di registro, ipotecarie e catastali e deve pertanto essere indicato nell’atto di cessione. Ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili, periti iscritti alla CCiAA
Partecipazioni (qualificate e non) Anche successivamente alla cessione ma entro il 30 giugno 2017 Dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCiAA.

Imposta sostitutiva:

Il versamento dell’imposta sostitutiva perfeziona la rivalutazione, che vale dal primo momento successivo a quello del pagamento. Tale imposta:

  • Può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo entro:

  • Può essere interamente versata entro il 30 giugno 2017

  • Il 30 giugno 2017 per il versamento della prima rata

  • Il 30 giugno 2018 per il versamento della seconda rata

  • Il 30 giugno 2019 per il versamento della terza rata

    N.b: Sull’importo della seconda e della terza rata si devono sostenere anche gli interessi del 3% annuo, da versare insieme all’imposta. 

Nel caso in cui siano già state effettuate precedenti rivalutazione sugli stessi beni, è possibile alternativamente:

  • Detrarre l’imposta sostitutiva pagata nelle rivalutazioni precedenti, da quella dovuta per la rivalutazione 2017

  • Pagare interamente l’imposta dovuta nel 2017 e chiedere con istanza il rimborso dell’importa versata fino a 48 mesi prima.

  • Di seguito una tabella di riepilogo della data di possesso del bene, dell’aliquota per l’imposta sostituiva e del codice tributo da utilizzare per il versamento.

Aliquote d’imposta da versare per la rivalutazione:

  • Partecipazioni qualificate e non: 8% 

  • Terreni: 8%

Vantaggi fiscali:

I vantaggi si riassumono nel risparmio fiscale che si consegue nel caso di cessione del bene rivalutato, in quanto aumentando il valore fiscale del bene si riduce l’eventuale plusvalenza.

Di seguito si riepiloga la tassazione delle plusvalenze:

  • Terreno: la plusvalenza va dichiarata ai fini delle imposte sul reddito tra i redditi diversi ed è tassata con aliquota irpef progressiva (scaglione minimo: 23%)

  • Di una partecipazione qualificata: la plusvalenza concorre a formare la base imponibile per il 49.72% del proprio valore ed è tassata con aliquota irpef progressiva

  • Di una partecipazione non qualificata: la plusvalenza è interamente tassata con imposta sostitutiva al 26%.

    Nel caso in cui invece si rivaluti, si paga l’imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato e c’è la tassazione solo sull’eventuale plusvalenza eccedente questo valore.

  • Risulta di conseguenza chiaro come il risparmio d’imposta può assumere degli importi rilevanti. 

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