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Aggiornamento del 18/03/2017:
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L’Inps non inva più avvisi cartacei ad artigiani e commercianti riguardanti le proprie posizioni previdenziali. Il canale ufficiale tramite il quale queste sono inoltrate è il c.d. “Cassetto previdenziale”.
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Tale occorrenza sarà operativa per la scadenza del 16 maggio 2017, data in cui scadranno i contributi previdenziali relativi al I trimestre 2017.
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Ricordiamo che per accedere al cassetto previdenziale il contribuente deve dotarsi di CODICE PIN o in alternativa delegare un professionista.
L’INPS ha aggiornato l’importo della contribuzione dovuta dai soggetti iscritti nella gestione IVS (ARTIGIANI E COMMERCIANTI), per l’anno 2017.
MISURA INTRODOTTA PER GLI ARTIGIANI:
Quest’anno, l’aliquota riservata agli artigiani è pari al 23,55%. Permane immutata la riduzione del 50% riservata agli esercenti con più di 65 anni di età, che già ricevono un trattamento pensionistico. Riduzione al 20,55% per i giovani con meno di 21 anni.
Artigiani |
Commercianti |
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titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 23,55% | 23,64% |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 20,55% | 20,64% |
MISURA INTRODOTTA PER I COMMERCIANTI:
E’ confermata, per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, la maggiorazione dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Contributo inalterato per la copertura delle prestazioni di maternità, fissato a 0,62 euro mensili.
Di conseguenza l’aliquota riservata ai commercianti è pari al 23,64%. Permane immutata la riduzione del 50% riservata agli esercenti con più di 65 anni di età, che già ricevono un trattamento pensionistico. Riduzione al 20,64% per i giovani con meno di 21 anni.
L’importo minimale annuo, preso a riferimento per calcolare i contributi, è pari ad €. 15.548,00 (da ragguagliare ai mesi effettivamente lavorati nell’anno).
Come viene conteggiato il contributo?
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Il valore è ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio Per il 2017 tale valore è fissato ad euro 47,68. A tale importo deve essere sommato l’importo di euro 671,39.
RATE TRIMESTRALI DA CORRISPONDERE DA PARTE DEGLI ARTIGIANI:
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Il contributo minimo calcolato sulla base delle indicazioni fornite è pari ad euro 3.668,99. La suddetta somma dovrà essere pagata in 4 F24/MAV trimestrali per importo complessivo di 917,25 € ciascuno.
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Per coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni il contributo calcolato sul reddito minimale è di 3.202,55 € che dovrà essere corrisposto sempre in 4 F24/MAV trimestrali dall’importo di 800,64 € ciascuna.
RATE TRIMESTRALI DA CORRISPONDERE DA PARTE DEI COMMERCIANTI:
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Per gli iscritti alla Gestione commercianti il contributo minimo per titolari di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni è di 3.682,99 €. L’importo dovrà essere pagato in 4 F24/MAV trimestrali per un importo complessivo di 920,76 € ciascuno.
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Per coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni il contributo calcolato sul reddito minimale è di 3.216,55 € che dovrà essere corrisposto sempre in 4 F24/MAV trimestrali dall’importo di 804,15 € ciascuno.
LA CIRCOLARE INPS
Misura delle ALIQUOTE:
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Per imprenditori e coadiuvanti l’aliquota applicata è pari al 23,55%
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20,55% per gli imprenditori e coadiuvanti la cui età anagrafica inferiore a 22 anni
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Per i commercianti si aggiunge un’aliquota pari allo 0,09%
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Su ogni singolo iscritto grava un contributo aggiuntivo di maternità pari a €. 0,62 mensili
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Sul reddito che eccede il minimale si applicano le medesime aliquote
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Oltre la soglia di €.46.123,00 deve essere conteggiato un aggravio in termini percentuali pari all’1%:
Artigiani |
Commercianti |
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titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 23,55% per redditi fino a 46.123 € e 24,55% per importi superiori | 23,64% per redditi fino ad € 46.123,00 e al 24,64% per gli importi superiori |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 20,55% per redditi fino ad € 46.123,00 e al 21,55% per gli importi superiori | 20,64% per redditi fino ad € 46.123,00 e al 21,64% per gli importi superiori |
Massimale oltre il quale non sono piu’ conteggiati contributi:
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PER I CONTRIBUENTI con anzianità contributiva al 31/12/1995 il suddetto massimale è pari a pari ad €. 76.872,00
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PER I CONTRIBUENTI privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 il suddetto massimale è pari ad € 100.324,00
Modalità di versamento dei suddetti importi:
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I contributi sul minimale devono essere versati in quattro rate trimestrali
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Le eccedenze devono essere versate congiuntamente alle rate I.R.P.E.F. rivenienti dall’elaborazione del modello UNICO.
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Sulle eccedenze a debito vanno conteggiati anche gli acconti, (80% del contributo a debito)
Un dubbio frequente riguarda la possibilità di svolgere un’attività artigiana compatibilmente con quella da lavoro dipendente. In linea di principio vale la regola che il rapporto di lavoro dipendente non debba impegnare il lavoratore per un quantitativo di tempo non superiore al 50%. Diversamente le due fattispecie sarebbero incompatibili. Se il soggetto rispetta tale limite potrà svolgere entrambe le attività.
SCADENZE PAGAMENTI:
Le scadenze per il versamento dei contributi Inps 2017 per artigiani e commercianti sono le seguenti:
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contributi dovuti sul minimale: 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018
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contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale: entro i termini previsti per il versamento dell’Irpef a titolo di saldo 2016, primo e secondo acconto 2017
CAUSALI VERSAMENTO:
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pagamento contributi dovuti sul minimale di reddito: gli artigiani devono indicare AF e i commercianti CF
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pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito (a debito): artigiani AP e commercianti CP
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pagamenti rateale dei contributi dovuti eccedenti il minimale: per artigiani APR e commercianti CPR
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causale per contributi INPS primo pagamento con F24: contributi dovuti sul minimale di reddito anni pregressi, AFP e CFP; contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale anni pregressi, APP e CPP
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Regolarizzazione pagamento contributi scaduti a seguito di accertamento: Pagamento per intero dei debiti segnalati con avviso di pagamento, AR ARN e CR ARN; pagamento contributivi scaduti eccedenti il minimale a seguito di accertamento con adesione, APMF e CPMF. Rateizzazione pagamento contributi a seguito di domanda di dilazione in fase amministrativa, AD e CD