L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
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Scadenze fissate per il solo 2017:
L’invio dei dati delle fatture previsto dal D.L.vo n. 127/2015 può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre.
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Il provvedimento, inoltre, stabilisce che i dati acquisiti verranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi“. In questo modo sarà possibile instaurare un dialogo tra l’Agenzia e i contribuenti prima dell’invio della dichiarazione, nel caso emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Dati fattura, termine unico per entrambi gli invii:
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Il provvedimento stabilisce quali dati vanno trasmessi all’Agenzia delle entrate per quanto riguarda le fatture emesse, le fatture ricevute e registrate, le bollette doganali e le relative note di variazione.
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Le Entrate specificano che i dati da inviare, le modalità nonché i termini per la trasmissione sono identici, sia nel caso in cui i contribuenti esercitino l’opzione per l’invio telematico dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del D.L.vo n. 127/2015) sia nel caso di invio della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui agli articoli 21 del D.L. n. 78/2010.
La consultazione dei dati aiuta la compliance:
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I dati acquisiti dall’Agenzia saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” consentendo di instaurare un processo di dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e i contribuenti per i quali emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere consultate dai contribuenti nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi“, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I nuovi termini:
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Il Provvedimento ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del D.L.vo n. 127/2015) con i nuovi termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (di cui agli articoli 21 del D.L. n. 78/2010) stabiliti dal decreto “milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19).
Tipo di comunicazione | 1° anno di applicazione (2017) | A regime |
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 Dl n. 78/2010) | 1° semestre entro il 16 settembre 2017
2° semestre entro febbraio 2018 |
1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio |
Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, Dlgs. n. 127/2016) | 1° semestre entro il 16 settembre 2017
2° semestre entro febbraio 2018 |
1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio |
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010) | 1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio |
1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio |
IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
IL MODELLO