Prontuario spesometro

AGGIORNAMENTO DEL 5-7-2018:

Il c.d. “decreto dignità” ha posticipato l’invio dei dati rilevanti ai fini IVA (C.D. SPESOMETRO) al 28 febbraio 2019. I dati relativi al  primo semestre 2018 potrà invece  essere inviato entro il 30 settembre. Ile seconodo, quello relativo al periodo Giugno – Dicembre 2018, potrà essere inviato entro il 28 febbraio 2019.

La scadenza per l’invio dei dati del primo semestre 2018, ovvero del secondo trimestre per coloro che avevano optato per l’invio dello spesometro trimestrale, è fissata al 30 settembre 2018.

La scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre viene fissata al 28 febbraio 2019.

Ricordiamo che ad oggi, le scadenze stabilite erano già due: la prima, quella del 30 settembre 2018, per l’invio dei dati delle fatture del primo semestre e la seconda fissata invece al 28 febbraio del prossimo anno.

Altre novità stabilite nel medesimo decreto:   

  • Abolizione della misura dell split payment, per i soli professionisti

  • Stretta ai contratti a tempo determinato, con la riduzione del numero di rinnovi (passerebbero da 5 a 4) e con l’obbligo di indicazione della causale in caso di rinnovo per quelli superiori a 12 mesi.

F.A.Q. SPESOMETRO:

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle F.A.Q. in materia di nuovo spesometro. Le risposte forniscono numerosi chiarimenti in merito alle ipotesi di scarto o di semplice segnalazione dei file inviati, che devono essere tenuti in considerazione in occasione del primo invio dei dati delle fatture previsto entro il 28 settembre 2017. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile inviare, con uno stesso file, dati di fatture riferite a periodi diversi. Tuttavia, per quelle con data di emissione (se emesse) o di registrazione (se ricevute) non compatibile con il periodo di competenza, il sistema ricevente dell’Agenzia produrrà uno specifico avviso nella notifica che non comporta, però, lo scarto del file. Entro il termine del 28 settembre 2017 dovranno essere comunicati i dati delle fatture emesse delle fatture registrate nel primo semestre dell’anno in corso. E’ stato altresì chiarito che la comunicazione dei dati riferiti alle fatture emesse deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento, per cui la comunicazione riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017).
In relazione ai dati delle fatture ricevute, la “competenza” sarà, invece, riferita alla data di registrazione del documento.

Soggetti esonerati:

  • contribuenti forfettari ed i contribuenti minimi

  • produttori agricoli in regime di esonero

  • le pubbliche amministrazioni;

  • i contribuenti che hanno aderito all’invio telematico di ogni fattura attraverso il sistema SdI.

Dati da inviare con lo spesometro 2017:

  • Si tratta di  inviare in forma analitica i dati di ogni fattura emessa o ricevuta nel primo semestre 2017.

In particolare:

  • Per le fatture emesse conta la data di emissione e vanno comunicate anche quelle annotate nel registro dei corrispettivi;

  • per le fatture e le bollette doganali ricevute, annotate nel registro Iva acquisti (comprese quelle ricevute da soggetti forfettari o minimi) conta non la data del documento bensi’ la data di registrazione: ad es. una fattura d’acquisto datata 30.6.2017 e registrata l’1.7.2017 va indicata nello spesometro del 2° semestre 2017;

  • vanno indicati anche i dati delle note di variazione (note credito o debito);

  • vanno indicate anche tutte le fatture d’importo inferiore a € 300 contenute nel documento riepilogativo registrato ex art. 6 Dpr 695/96;

  • in caso di fatture cointestate a due soggetti vanno riportati i dati identificativi fiscali di uno solo dei due.

Esclusioni:

  • non essendo fatture, non vanno comunicati i dati delle schede carburanti, delle ricevute fiscali o degli scontrini;

  • sarebbe inoltre possibile non comunicare i dati delle fatture elettroniche transitate per il SDI, ma se piu’ agevole si possono ricomprendere nello spesometro;

  • dimentichiamo infine tutte le esclusioni viste l’anno scorso (fatture Enel, Gas, Telefonia, sopra o sotto i 3.600 euro, ecc.) perche’ quest’anno il nostro sempre piu’ curioso Fisco vuole i dati di tutte le fatture, a prescindere dall’importo.

Le complicazioni nella compilazione dello Spesometro:

  • Intanto se non si e’ in possesso della sede legale della controparte e’ possibile indicare “Dato assente”

  • Per le fatture emesse occorre indicare, nel campo “Numero”, il numero da noi attribuito alla fattura.

  • Per le fatture ricevute non c’e’ l’obbligo in fase di registrazione Iva di indicare il numero attribuito dal fornitore, pertanto nel campo “Numero” si puo’ indicare il valore “0” (zero).

  • Campo “Tipologia del documento”: qui cominciano i rompicapi; infatti occorre codificare i documenti come segue:

  • Fattura TD01

  • Nota di credito TD04

  • Nota di debito TD05

  • Fattura acquisto IntraUE di beni TD10

  • Fattura acquisto IntraUE di servizi TD11

  • Fattura semplificata TD07

  • Nota di credito semplificata TD08

  • Fatture emesse e Natura dell’operazione: il campo “Natura” e’ un campo che va usato solo in alternativa al campo “Imposta”, quindi solo quando la fattura non ha Iva.

Ecco la codifica da utilizzare per le fatture emesse, valida anche per le fatture ricevute:

  • Esclusa art. 15 Dpr 633/72 N1

  • Non soggetta ad Iva (art. 74/633, fatture da forfettari o minimi, prestazioni di servizi senza Iva art. 7-ter Dpr 633/72) N2

  • Non imponibile (esportazione art. 8/633, cessione intracomunitaria di beni art. 41, cessione ad esportatori abituali) N3

  • Esente (es. prestazioni sanitarie) N4

  • Regime margine/editoria/agenzie di viaggio N5

  • Inversione contabile / Reverse charge N6

  • Altri casi (telecomunicazioni, radiodiffusione, vendite a distanza, Moss, ecc.) N7

  • Operazioni in Split Payment: si deve indicare l’aliquota Iva e l’Iva, ma nel campo “Esigibilita’ Iva” va indicato “S”.

  • Fatture ricevute e Natura dell’operazione: i codici sono gli stessi sopra visti per le fatture emesse.

  • Attenzione: in caso di fatture ricevute soggette a reverse charge (acquisti Intra, di rottami, cellulari, tablet PC, laptop, pulizie, lavori edili, ecc.) l’acquirente ha l’obbligo di integrarle con l’Iva ed annotarle due volte, prima nel Registro acquisti poi in quello vendite. Naturalmente si tratta di un acquisto per cui i dati da comunicare sono solo quelli inerenti la fattura ricevuta, indicando nel campo “Natura” il codice N6 e compilando i campi “Imposta” e “aliquota”.

  • In caso di autofattura emessa a seguito dell’acquisto di beni/servizi da soggetto ExtraUE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e nel campo “Natura” il codice “N6”.

  • In caso di autofattura emessa per regolarizzare l’omessa o errata fattura del fornitore, i dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e non compilando il campo “Natura”.

Sanzioni in caso di omesso invio dello spesometro: