AGGIORNAMENTO DELL’1-7-2018:
La scheda carburante potrà essere utilizzata fino al termine dell’anno 2018. L’obbligo di emissione della fattura elettronica è stato posticipato al primo gennaio 2019. E’ stato introdotto dal primo luglio 2018 tuttavia l’obbligo di effettuare i pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi in grado di assicurare la tracciabilità (pagamento elettronico). Tale condizione è necessaria per dedurre deduzione il costo e detrazione dell’iva.
Queste le modalità con cui è possibile dedurre le spese sostenute:
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Estratto conto dal quale risultano i pagamenti effettuati per l’acquisto di carburante (con conseguente esonero all’emissione della scheda carburante). Il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione. SI devono inoltre desumere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali ad esempio la data del rifornimento, il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo.
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Qualora il contribuente intenda utilizzare la scheda carburante il singolo pagamento effettuato in contanti dà luogo all’indeducibilità del costo e all’indetraibilità dell’Iva relativa al singolo rifornimento. Invece per gli altri acquisti (gli altri rifornimenti), il cui corrispettivo sia stato pagato con moneta elettronica, il contribuente potrà fruire del beneficio della deduzione e della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
L’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento con il quale indica, oltre alle carte di credito, quali siano i mezzi di pagamento riconosciuti per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal prossimo primo luglio 2018.
Modalità di pagamento riconosciute:
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Sono considerate valide tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità. Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.
Situazione previgente:
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Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.
Da quando operano le modifiche:
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Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal primo luglio 2018 e riguarda solo gli operatori Iva, al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto.
I CHIARIMENTI RESI NELLA CIRCOLARE DEL 2-7-2018
IL PROVVEDIMENTO EMANATO DALL’AGENZIA ENTRATE