L’Inps con la circolare n. 102 del 16 ottobre fornisce indicazioni sulla legislazione applicabile ai soggetti iscritti alle gestione separata
Discplina generale:
Le norme comunitarie individuano i criteri per la determinazione della legislazione da applicare al lavoratore: il principio dell’unicità e il principio di territorialità della legislazione applicabile.
Il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile (art. 11, par. 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004) prevede che le persone destinatarie della normativa comunitaria siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in due o più Stati membri.
Per la determinazione della legislazione applicabile al soggetto che svolga attività in più Stati, si fa riferimento alla procedura ex art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009: l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un’altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.
Tale determinazione è provvisoria e diventa definitiva se, entro due mesi dalla comunicazione, non c’è nessuna contestazione da altra Istituzione.
Il principio di territorialità della legislazione applicabile stabilisce, invece, che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Tale principio si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Un’eccezione a tale principio è prevista nell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il distacco dei lavoratori.
Per gli iscritti alla gestione separata:
Premesso che nessuna norma comunitaria disciplina le nuove figure di lavoro previste dalle legislazioni nazionali, che l’art. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate, i soggetti iscritti alla gestione separata sono assimilate, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.
L’Inps, a seguito delle modifiche apportate dal d.gs n. 81/2015 ovvero abrogazione del contrato a progetto e superamento delle associazioni dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, ha precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate
dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);
Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senzapersonalità giuridica, liquidatore di società;collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
partecipante a collegi e commissioni;
Venditore porta a porta;
rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
Svolgimento del lavoro autonomo o subordinato in più Stati:
L’articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti che il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata. È possibile derogare a tale previsione normativa e quindi con la simultanea applicazione della legislazione di due Stati previo consenso da parte di tutte le Autorità competenti degli Stati interessati.
In tale ipotesi la contribuzione da versare alla Gestione Separata è calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica, così come previsto al paragrafo 4 della circolare n. 88/2008.
Obbligo di iscrizione alla gestione separata:
L’Inps nella circolare descrive altresi le fattispecie che determinano l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per quei lavoratori che svolgono in Italia un lavoro subordinato e all’estero un lavoro, considerato in quel Paese, autonomo.