F.A.Q. FATTURAZIONE ELETTRONICA

In questo post renderemo disponibili tutti i quesiti e le informazioni utile che si porranno in tema di fatturazione elettronica e che verranno chiariti sia dalle circolari ministeriali che dalla prassi professionale. Verranno poi messi a disposizione modelli utili ai contribuenti. Il nostro studio si avvale del gestionale “fatture in cloud”  – gruppo Teamsystem con il quale è in grado di assistere tutti i clienti che volessero automatizzare il processo. Contatta lo studio per avere informazioni!

 

  

  1. INTEGRAZIONE FATTURE SOTTOPOSTE A REVERSE CHARGE: Durante un incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica. In particolare è stato precisato che le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge interno (non intracomunitarie) sono escluse dall’obbligo di trasmissione allo SDI; tuttavia il cessionario/committente può comunque decidere di inviarle per avere una conservazione a norma. Com’è noto, infatti, sulle fatture soggette a reverse charge interno, il cessionario/committente deve provvedere ad integrare il documento pertanto, con l’introduzione della fatturazione elettronica, si è posto il problema di come il cessionario/committente debba comportarsi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni soggette a reverse charge interno verrà emessa regolare fattura elettronica con codice natura “N6” (inversione contabile), successivamente il destinatario, obbligato ad integrare il documento, potrà decidere se inviare o meno la fattura allo SDI. In alternativa, come indicato dalla Circolare n. 13/2018, il cessionario/committente può conservare unitamente alla fattura XML, un altro file contenente sia i dati dell’integrazione sia gli estremi della fattura. 

  2. POSSIBILE MODALITA’ OPERATIVA PER EMETTERE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI PRIVATI (B2C): L’emittente deve compilare il codice destinatario con un codice convenzionale di 7 zeri (“0000000”) inserendo obbligatoriamente anche l’elemento “CodiceFiscale” (NO “IdFiscaleIVA”). L’emittente dovrà comunque consegnare al consumatore una copia analogica di fattura, anche se il documento fattura sarà a disposizione nell’area riservata di Fisconline.

  3. POSSIBILE PROROGA DATA ENTRATA IN VIGORE FATTURAZIONE ELETTRONICA: Proroga della fattura elettronica? L’ipotesi del rinvio dell’obbligo, fissato ad oggi al 1° gennaio 2019, si fa più concreta. La richiesta di molte imprese e professionisti è stata tradotta in due emendamenti al DL fiscale 119/2018 all’esame della Commissione Finanze del Senato.

  4. CONSERVAZIONE DOCUMENTI A CURA DEI SOGGETTI FORFETTARI: I soggetti minimi ed i soggetti che aderiscono al C.D. regime forfettario dovrebbero essere esonerati, dal 2019 dall’obbligo di FATTURAZIONE ELETTRONICA. Tuttavia saranno obbligati ad emettere F.E. nei confronti della pubblica Amministrazione. In più il ciclo passivo (fatture ricevute)  dovrà essere conservato elettronica con modalità “sostitutiva” per 10 anni. 

  5. OBBLIGO TENUTA SEZIONALI SEPARATI:   Chiarimento Agenzia Entrate: In presenza di fatture sia elettroniche che analogiche l’Agenzia ha precisato che i contribuenti non hanno l’obbligo di tenere registri sezionali separati, ai fini della registrazione e della conservazione. Come noto la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco, pertanto le fatture potranno riportare numeri consecutivi (ft. 1 analogica, ft. 2 e 3 elettroniche, ft. 4 analogica, ecc), indipendentemente se il documento sia elettronico o analogico, all’interno di un unico registro, senza l’obbligo di tenere registri sezionali. Sarà di conseguenza possibile istituire un unico registro.  Per il 2019, considerato l’obbligo generalizzato, la presenza di documenti non omogenei si verificherà sul lato passivo: sarà possibile utilizzare un unico registro acquisti nonostante la presenza di fatture (elettroniche) conservate digitalmente ed altre (cartacee – ad esempio quelle dei forfettari) conservate in modo analogico. 

  6. PROTOCOLLI DI SICUREZZA ADOTTATI: Questi i rilievi mossi dal Garante della Privacy in relazione all’introduzione del nuovo strumento: “Con riferimento alla sicurezza dei canali di trasmissione delle fatture elettroniche, si evidenzia che nel provvedimento n. 89757, sembrerebbe attualmente previsto l’utilizzo del protocollo FTP, che non è considerabile un canale sicuro. In proposito, il Garante ha, infatti, più volte evidenziato le criticità connesse all’utilizzo di tale protocollo in altri ambiti di trattamento, e anche prescritto all’Agenzia, già dal 2008 e, da ultimo nel 2017, l’utilizzo di canali sicuri di trasmissione. Occorre, pertanto, prevedere, anche nell’ambito dello SDI, l’utilizzo di canali di connessione sicuri idonei a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in linea con quanto previsto dell’art. 32 del Regolamento. Un’ulteriore criticità deriva dalla mancata cifratura del file XML della fattura elettronica. Ciò, considerando, in particolare, il previsto utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di gestione della posta elettronica, che espone gli interessati a maggiori rischi di accesso non autorizzato i dati personali (utilizzo non esclusivo della PEC in ambito aziendale, furto di credenziali e attacchi informatici ai server)”.

  7. LE RISPOSTE DEL GOVERNO ALLE CRITICHE MOSSE DAL GARANTE PRIVACY: Nessuna correzione in arrivo all’obbligo della fatturazione elettronica che resta a partire da gennaio nonostante i rilievi del Garante della Privacy. Lo riferiscono fonti della maggioranza a margine dei lavori della commissione Finanze del Senato sul dl fiscale. I costi per le casse dello Stato dalla cancellazione o rinvio della misura sarebbero troppo alti: si prevede un recupero di evasione pari a 1,9 miliardi in un anno. Tuttavia, la commissione Finanze del Senato, a quanto si apprende, starebbe studiando alcuni ritocchi, a partire dall’esclusione di medici e farmacisti dall’obbligo della e-fattura. Per questi ultimi è già attivo lo scontrino elettronico.

  8. PROFESSIONISTI ED AVVISI DI PARCELLA – FONTE ITALIA OGGI DEL 16-11-2018: La proforma dribbla la fattura immediata: il professionista (e il prestatore di servizi in genere) che invia al cliente il preavviso di parcella, contenente la descrizione dei servizi resi, potrà emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui incassa il corrispettivo. Questa l’interessante precisazione fornita dall’agenzia delle entrate, nel corso del forum sulla fatturazione elettronica del 15 novembre scorso, in risposta al quesito di ItaliaOggi volto a sapere se il documento informale in uso soprattutto nel mondo professionale per richiedere il pagamento della prestazione sia idoneo a supportare la fatturazione differita ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del dpr n. 633/72, in modo da evitare l’obbligo (difficile da rispettare) di emettere la fattura immediatamente, entro le ore 24 del giorno dell’incasso del compenso. Quindi, per effetto della riconosciuta idoneità dei documenti in questione, il professionista che ha emesso la proforma a settembre ed ha incassato il corrispettivo il 15 novembre non è tenuto ad emettere la fattura immediata in tale giorno (oppure, dal 1° luglio 2019, entro il decimo giorno successivo), ma potrà emettere la fattura differita entro il 15 di dicembre, ferma restando la contabilizzazione dell’Iva dovuta nella liquidazione del mese di novembre.

  9. MODALITA’: ATTIVAZIONE DELEGA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA: Per quei  contribuenti che non posseggono dati iva del 2016 (VE50 + VL32 o VL33) poichè forfettari o minimi, agricoli esonerati, o per effetto di inizio di attività, Il professionista che vorrà inserire in delega il contribuente non potrà ricorrere all’invio massivo o puntuale, ma devi inviare PEC con la firma autenticata.

  10. FAC SIMILE MODELLO DA COMUNICARE AI FORNITORI PER SOGGETTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETTARIO: Gentile Fornitore, con riferimento al nuovo obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal 1 gennaio 2019 si comunica che lo Scrivente opera in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 e ss. mm. e pertanto non soggetto all’obbligo de quo. Si chiede cortesemente di inviare i documenti digitali indicando quale codice destinatario il seguente “0000000” (sette zeri). Preghiamo vivamente di NON inviare le fatture al nostro indirizzo pec rilevabile dalla visura camerale”         MODELLO WORD     –        MODELLO PDF

  11. OBBLIGO DI NUMERAZIONE: Nulla cambia riguardo gli obblighi di numerazione delle fatture per quanto riguarda le “passive” ovvero “acquisti”. Le attive vengono emesse con numerazione progressiva mentre le passive vengono registrate in ordine cronologico e assumono un protocollo Iva che deve essere registrato e non deve contenere buchi di numerazione.

  12. NECESSITA’ DI ISTITUIRE DEI SEZIONALI SEPARATI: L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati deve essere colto come l’occasione per dematerializzare tutte le fatture. Il termine di conservazione scade entro il 3° mese dal termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi; questo significa che, in presenza di un anno fiscale coincidente con l’anno solare, le fatture emesse nel 2018 dovranno essere conservate al massimo entro dicembre 2019. Perciò, per le imprese che vorranno andare in questa direzione, non sarà obbligatorio separare i sezionali. Per contro, se l’azienda vorrà mantenere fatture in formato cartaceo – ad esempio quelle ricevute da soggetti esteri – allora dovrà istituire un sezionale dedicato, stampare le fatture e conservarle in forma cartacea (non in PDF sui Personal computer perché questa non è una corretta modalità di conservazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate).

  13.  FATTURE EMESSE ALL’ESTERO: Al cliente estero in ogni caso dovrà essere inviata la fattura cartacea/analogica secondo i canali ordinari (posta o e_mail) in quanto non riceverà tale documento dal Sistema di Interscambio. Lo spesometro per le operazioni attive può essere evitato se si sceglie di utilizzare la fatturazione elettronica anche per queste operazioni. Modalità già indicata nella circolare n. 1 del 15.01.19 al punto 10 di cui si riporta il testo:  “In generale le fatture verso l’estero sono in modalità cartacea e comunicate con l’esterometro entro il mese successivo. Per evitare l’esterometro è possibile inviare al cliente estero la fattura cartacea e contestualmente inviare la fattura elettronica al SDI (con il codice identificativo XXXXXXX, Codice Stato OO, CF 99999999999).” Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali  è stata emessa una bolletta doganale (tutto ciò che transita dal sistema doganale risulta già presente negli archivi dell’amministrazione finanziaria, pertanto non è necessario procedere con una nuova comunicazione). Vanno incluse nello spesometro anche le fatture emesse a soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. I modelli intrastat vanno comunque inviati con gli stessi limiti e modalità previste dal 2018. Attenzione, in questo caso (fattura elettronica a cliente estero) è obbligatoria l’apposizione di firma digitale al file fattura xml. In alternativa è possibile fare l’invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi” (utenti Fisconline).

  14. FATTURE RICEVUTE ESTERE: Le fatture dall’estero sono in modalità cartacea/analogica (è improbabile che il fornitore “non nazionale” emetta fattura secondo il tracciato xml previsto dall’Agenzia delle Entrate) e pertanto dovranno essere comunicate con l’esterometro entro il mese successivo. 

    Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (ricordo ancora che tutto ciò che transita dal sistema doganale risulta già presente negli archivi dell’amministrazione finanziaria, pertanto non è necessario procedere con una nuova comunicazione).

    Vanno incluse nello spesometro anche le fatture ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale.

    Rimangono confermate nel 2019, con regole invariate, le comunicazioni Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari.

  15. PAGAMENTO IMPOSTE DI BOLLO PER FATTURE EMESSE ENTRO IL TRIMESTRE: Il pagamento dell’imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare attraverso l’area riservata del proprio sito internet. La precedente disciplina, invece, prevedeva che il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’importo, pari a 2 euro per ogni fattura emessa, sarà proporzionale al numero delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, calcolato secondo gli stessi dati dichiarati in sede di emissione delle fatture dal soggetto emittente (nel servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, infatti, i contribuenti devono indicare se l’imposta di bollo è dovuta e il relativo importo). Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate, con i) addebito sul conto corrente bancario o postale in alternativa al ii) pagamento tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Per accedere al nuovo servizio che consente il pagamento dell’imposta di bollo secondo le modalità previste dal DM 28.12.2018, sarà necessario accedere al portale “Fatture e corrispettivi” (tramite SPID, credenziali Entratel, Fisconline o CNS).

  16. ALCUNE PRECISAZIONI SUI SOFTWARE DI CONTROLLO OCCORSE NEI PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2019: Alla luce dei tanti dubbi e quesiti che in questi giorni ci sono stati manifestati, anche per il tramite di post inseriti su questo gruppo, vogliamo condividere con voi alcune importanti informazioni. Com’è noto, l’AGENZIA DELLE ENTRATE  non ha pubblicato un modulo software di controllo da poter utilizzare per effettuare la verifica massiva delle fatture elettroniche così come invece ha fatto per tutti gli altri file telematici, ad esempio il file per il modello F24, quello relativo alle dichiarazioni dei redditi, studi di settore ecc.

    Ad oggi, gli unici strumenti forniti per il controllo del file della fattura elettronica sono quello on line, tramite il sito fattura PA, per la verifica di un singolo file alla volta e quello off line, per il solo controllo della struttura del file XML tramite XSD utilizzabile dalle software house per la scrittura dei programmi di generazione della fattura elettronica.

    Quindi la differenza tra i due tipi di controllo è sostanziale, perché con il controllo “on line” si esegue il vero controllo ministeriale del file: veridicità delle parti anagrafiche inserite (es. partita iva, codice fiscale, indirizzo, ecc.), dei valori imputati e le logiche di compilazione degli stessi (es. assenza di aliquota iva e presenza del campo natura e/o viceversa, ecc.) mentre, con lo strumento off line (XSD) non è possibile eseguire un vero controllo sulla fattura elettronica prodotta ma viene verificata solo la correttezza della struttura del file.

    Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione sistemi di controllo più efficienti, sarà contemplata la possibilità per le varie software house  possibilità di effettuare anche il controllo off line che si aggiunge quindi al controllo on line già rilasciato. Quest’ultimo, effettuato da GIS in modo puntuale, è stato automatizzato il più possibile onde evitare l’upload e la navigazione manuale del sito dell’Agenzia entrate ma subisce le inefficienze intrinseche del sistema stesso come ad esempio l’inserimento manuale del codice di sicurezza (captcha) che blocca la navigazione totalmente automatizzata.

  17. 21-01-2019 DISSERVIZI SEGNALATI DALLO SDI:  Si riscontrano in questi giorni disservizi nel Sistema di Interscambio (documentati dai report che Sogei rilascia periodicamente alla nostra Società).Tale disservizio investe quegli operatori che hanno scelto il canale  SFTP, promosso dallo SdI per elevati volumi di dati. Tale sistema ad oggi funziona con notevoli ritardi sia nell’acquisizione delle fatture attive, sia nella riconsegna degli esiti e nel recapito delle fatture passive. 

  18. GESTIONE CONTRIBUTO ENASARCO: in allegato delle utili indicazioni su come gestire il contributo ENSARCO in fattura.               VEDI ALLEGATO

  19. PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER FATTURE ELETTRONICHE: «Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare e’ effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, indicando l’importo nell’area riservata, del soggetto passivo I.V.A., presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato: mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale; utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto». Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse dal 1.1.2019.

  20. Per gestionale “FATTURE IN CLOUD” breve guida all’emissione di fatture estere : Vedi guida

  21. Fattura elettronica carburanti – FONTE  Guida facile Il Sole 24 ore: “per dedurre il costo di acquisto di carburante ai fini delle imposte sui redditi e per detrarre l’Iva, non basta però pagare con strumenti di pagamento tracciati. La legge (articolo 164 Tuir) e la Circolare 8/E/2018 prevedono la presenza degli ulteriori elementi che dimostrino “inerenza” e “congruità” della spesa con l’attività svolta dal soggetto passivo. Sarà quindi necessario che le fatture elettroniche riportino i dati della targa del veicolo rifornito e i chilometri percorsi. Questi dati possono essere esposti nel campo “Altri dati gestionali” del file xml. Nel campo <Tipodato> occorre inserire la dicitura “TARGA” oppure “KILOMETRI” per identificare la tipologia di informazione, nel campo <RiferimentoTesto> vanno indicati rispettivamente il numero della targa o dei chilometri.” 

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