L’INPS ha emanato apposita circolare indicando le aliquote annuali 2019 per i contribuenti iscritti alla C.D. “gestione separata inps” ai sensi della legge 335/1995. A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%,
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).
TABELLA ALIQUOTE – COLLABORATORI:
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll |
34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll |
33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
TABELLA ALIQUOTE – LIBERI PROFESSIONISTI:
Liberi professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
MINIMALI – MASSIMALI CONTRIBUTIVI:
Massimale:
Per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 102.543,00. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo:
Per l’anno 2019 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.878,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
– € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
IMPORTI MINIMALI ESPRESSI PER CIASCUNA CATEGORIA:
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
€ 15.878,00 |
24% |
€ 3.810,72 |
€ 15.878,00 |
25,72% |
€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5) |
€ 15.878,00 |
33,72% |
€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74) |
€ 15.878,00 |
34,23% |
€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74) |
LA CIRCOLARE INPS
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