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Aggiornato al 22/3/2012
La Manovra Monti ha introdotto un’agevolazione fiscale per le imprese denominate ACE, in gergo “aiuto alla crescita economica” destinata all’incremento del capitale proprio tramite conferimenti in denaro ed a riserva.
N.B: Ricordiamo che già in passato misura simile era stata introdotta tramite la “DIT” (dual income tax), (periodi 1997 -2003).
Obiettivo della misura:
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Eliminare il differenziale esistente, in termini di risparmio d’imposta, per quelle imprese che ricorrono al credito bancario (mutui onerosi) piuttosto che ai conferimenti da parte dei soci.
Normativa pregressa:
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Fino ad oggi la disciplina fiscale escludeva benefici per le imprese finanziate mediante apporti di capitale proprio, a differenza di quelle che ricorrevano al finanziamento bancario. Tali ultime avevano la possibilità di dedurre gli interessi corrisposti in contraopratita ai mutui contratti.
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Nè derivava per queste un beneficio fiscale, pari alla differenza tra il tasso d’imposta ad esse applicabile e quello dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria.
Eliminazione del differenziale:
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Ad oggi la convenienza a ricorrere al finanziamento bancario è di fatto venuta meno, sia a seguito della elevazione dell’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie (dal 1° gennaio 2012 è incrementata al 20% in luogo dell’attuale 12,5), sia grazie alla misura ACE che consente una deduzione per i conferimenti eseguiti dai soci o dai titolari delle imprese.
Detta deduzione è pari al rendimento del nuovo capitale proprio, determinato da questi due parametri:
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Aliquota percentuale determinata entro il 31 gennaio di ogni anno
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Ammontare dell’incremento del capitale proprio dell’impresa, originato nel corso di un periodo d’imposta
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L’aliquota di rendimento è stata fissata, nella misura del 3% per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione
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A partire dal quartoanno sarà definita con decreto da emanare entro il termine succitato
Agli elementi sopra menzionati devono essere sottratte:
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Le attribuzioni ai soci o ai titolari delle imprese
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Acquisti di partecipazioni in società controllate ed in aziende o rami di aziende.
I conferimenti idonei a generare il risparmio fiscale:
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I conferimenti idonei a generare il risparmio fiscale sono rappresentati da tutti quegli apporti di mezzi propri che si risolvono in un aumento della liquidità
A titolo esemplificativo:
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Versamenti di un sovrapprezzo
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Versamenti in conto capitale
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VersamentI a fondo perduto
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Versamenti per copertura di perdite.
N.B: non rilevano i conferimenti in natura.
Rilevano invece, come detto:
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Accantonamenti di utili a riserva, (viene evitata la distribuzione degli utili prodotti e quindi una riduzione di liquidità, effetto analogo a quello derivante dai conferimenti in denaro)
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I conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del loro versamento
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Gli utili a riserva assumono rilevanza a partire dall’inizio dell’esercizio in cui la riserva è formata
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I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si verificano.
Esempio:
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Apporto eseguito, il primo dicembre di un determinato periodo, esso concorre alla formazione dell’incremento del capitale proprio di tale periodo, in quota parte (31/365).
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Il medesimo apporto concorrerà in misura integrale ai fini del calcolo dell’incremento del capitale nei periodi d’imposta successivi.
N.B: Per le imprese di nuova costituzione tutto il patrimonio conferito in denaro costituisce incremento di capitale proprio e quindi origina per intero il beneficio di cui trattasi.
Soggetti interessati dalla misura:
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Società di capitali
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Enti commerciali residenti in Italia
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Alle società di capitali ed enti commerciali non residenti limitatamente alle stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato
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Imprese individuali e alle società di persone in regime di contabilità ordinaria.
QUALCHE NUMERO…
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Ricordiamo che la fascia di convenienza è tale se il risparmio derivante dell’investimento di capitale è superiore al rendimento dall’investimento in strumenti finanziari con un stesso tasso di rischio.
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Con l’applicazione di aliquota 3% per il primo triennio il risparmio fiscale attuale è quantificabile allo 0,825%.
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Esempio: Ipotizzando un incremento rilevante di 100.00,00 euro sarà possibile dedurre dal risultato 2012 il 3% (3 mila euro). L’impatto netto sarà dunque pari al 27,5% di 3 mila euro ovvero sarà pari a 825 euro (0,825% dell’investimento).
Anni successivi:
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N.B: Il risparmio in termini d’imposta sopra menzionato non esaurisce la convenienza econommica della misura.
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L’investimento infatti contribuisce al risparmio anche negli anni successivi a quello in cui si è verificato.
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Esempio: Ipotizziamo un ulteriore incremento di 100.00,00 euro operato anche nell’anno successivo.
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Sarà in questo caso possibile dedurre il 3% della sommatoria dei due, ovvero 6.000,00 euro.
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Il beneficio sarà quindi pari al 27,5% di 6 mila euro ovvero 1.650,00 euro (come sopra, 0,825% dell’investimento totale).
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Il patrimonio netto al 31/12/2010 sarà la base per individuare l’entità dello sconto su cui applicare il rendimento nozionale.
Analisi dei risultati:
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Riteniamo che, sulla base dei risultati esposti, il profilo di risparimio fiscale sia tale da non costituire una grossa spinta all’investimento.
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Altri e diversi, presumibilmente, i motivi che indurranno i soci ad investire nelle impresea cui partecipano.
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La misura Ace interverrà esclusivamente quale strumento premiante
CHIARMENTI COOPERATIVE:
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Gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli “non disponibili” sono rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione.
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Poiché l’agevolazione si basa sugli utili reinvestiti nell’impresa, è legittimo inserire tale posta.
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N.B: L’indivisibilità delle riserve non pregiudica la loro disponibilità.
MODELLO UNICO 2012:
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Il modello UNICO 2012 ridefinisce il quadro dell’ACE rispetto a quello contenuto nelle bozze di gennaio.
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Sono richiesti maggiori dati per calcolare l’agevolazione.
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E’ stato inserito un campo per indicare il valore del patrimonio esistente al termine dell’esercizio.
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E’ introdotto un limite pari al patrimonio netto dell’esercizio, che esclude dall’agevolazione i versamenti dei soci a copertura di perdite eccedenti il capitale.
Precisazione del 14/03/2012:
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In tale data è stato chiarito che gli accantonamenti di utili alle riserve effettuati dalle cooperative e dai loro consorzi sono agevolabili ai fini ACE
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Misura analoga per gli utili portati a nuovo o destinati ad aumento del capitale sociale.
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