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Le spese telefoniche rappresentano una delle voci più comuni che generano detrazione d’imposta, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, siano essi Società, ditte individuali o professionisti.
Analizzeremo le modalità con cui è possibile dedurre tali poste, sia per ciò che attiene al consumo di traffico telefonico, sia per ciò che concerne l’acquisto degli apparati (telefoni, centralini, fax)
Imposte sui redditi:
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I coefficienti di deducibilità fiscale sono stati oggetto di revisione nel corso dell’anno 2007.
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Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono deducibili nella misura dell’80%.
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La norma si applica sia nel caso di telefoni fissi che di cellulari (indistintamente se trattasi di reddito di impresa che di lavoro autonomo).
Normativa previgente:
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In precedenza la deduzione era del 100% nel caso di telefoni fissi e del 50% nel caso di cellulari.
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Dal 01/01/2007 Telefonia fissa: quota 80%
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Telefonia mobile: 80%
Esempio:
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Un’impresa acquista nel 2007 un fax del costo di 200,00 euro. Il coefficiente di ammortamento applicabile al caso in esame è del 20%. La quota di ammortamento annua deducibile è pari a:
costo del bene 200 x coefficiente di ammortamento 20% x quota deducibile 80% = 32 euro.
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N.B: Per il primo esercizio la quota deducibile è pari a 16 euro poiché ridotto alla metà.
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Allo stesso modo, se le spese telefoniche di competenza dell’esercizio ammontano complessivamente a 6.000 euro, la quota deducibile sarà pari a:
costo di competenza 6.000 x quota deducibile 80% = 4.800 euro.
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N.B: Continua, invece, ad applicarsi la deducibilità al 100% nel caso di impianti di telefonia di veicoli usati nel trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
DETRAIBILITA’ IVA:
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Non sono variate, invece, le norme relative alla detraibilità dell’IVA.
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Nel caso di telefoni fissi, l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di impianti telefonici, ai costi di gestione o di manutenzione è interamente detraibile.
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Per i cellulari, invece, si applica la regola che l’IVA relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi e alle spese di gestione, è detraibile al 50%.
Esempio:
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L’impresa acquista un fax del valore di 500 euro. L’IVA pagata ammonta a 105,00 euro. Essa è interamente detraibile.
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La stessa impresa riceve la fattura per le spese telefoniche di un cellulare per un ammontare di 500,00 euro + IVA di 105,00 euro. L’IVA è detraibile nella misura di 52,50 (50% di 500,00).
CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE
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18 GENNAIO 2012: l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la tassa di concessione governativa per l’utilizzo dei telefoni cellulari deve essere corrisposta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche.
QUALI DOCUMENTI OCCORRONO PER DEDURRE IL COSTO IN CONTABILITA’?
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E’ prassi comune acquistare traffico telefonico tramite ricariche, in luogo degli abbonamenti telefonici, a fronte dei quali il gestore rilascia fattura con conseguente addebito di costo ed iva.
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Ebbene, la semplice ricarica telefonica è di per sè documenti idoneo ai fini della deduzione del costo sostenuto. Tale indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate (circolare circolare 47/E-2008).
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A seguito di un quesito posto da un contribuente L’agenzia ha risposto che è possibile dedurre il costo delle ricariche effettuate presso sportello bancomat oppure online, con addebito sul conto corrente e rilascio di ricevuta.
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L’unico requisiti richiesto è che il costo sia debitamente documentato.
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Il costo è deducibile all’80%, mentre ai fini iva è es. art. 74.
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I contribuenti minimi deducono il costo al 50%.