LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI DA ALMENO 24 MESI
Contenuti del beneficio:
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L’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 prevede un abbattimento contributivo per trentasei mesi nel caso in cui i datori di lavoro assumano a tempo indeterminato disoccupati da almeno ventiquattro mesi o lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da un uguale periodo. Le assunzioni non debbono essere dirette a sostituire lavoratori licenziati o sospesi. Per quel che concerne il concetto di “sostituzione”, nel silenzio della legge, si ritiene applicabile il limite dei sei mesi, previsto dall’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, ai fini del diritto di precedenza alla riassunzione. L’incentivo è soltanto di natura contributiva ed è pari:
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Al 50% nel centro nord
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100% nel Mezzogiorno e in favore delle imprese artigiane, ovunque ubicate.
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N.B: Ovviamente, sia nell’uno che nell’altro caso la contribuzione a carico del lavoratore resta inalterata.
Assunzione a tempo parziale:
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In caso di assunzione a tempo parziale ma indeterminato il beneficio, rapportato alla prestazione lavorativa, viene comunque riconosciuto, secondo l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro nella nota n. 1179 del 4 marzo 1993 e dall’INPS con le circolari n. 25/1991, n. 215/1991 e n. 121/1993.
Per quali tipologie non c’è riconoscimento:
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Il beneficio non è riconosciuto ai soci lavoratori delle cooperative (v. messaggio INPS n. 22923 dell’11 marzo 1999), atteso che al di fuori dei casi tassativamente previsti non è possibile riconoscere ai soci lavoratori le altre agevolazioni che il Legislatore ha previsto per incentivare l’occupazione.
Per il riconoscimento delle agevolazioni la circolare INPS richiede due condizioni:
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la prima è la dichiarazione di responsabilità ex DPR n. 445/2000 prodotta dal lavoratore al centro per l’impiego,
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la seconda è l’attestazione di permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione.
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