IVIE: L’imposta patrimoniale per gli immobili detenuti all’estero

Aggiornamento del 13/11/2013: 

  • Entro il prossimo 2 dicembre 2013 sarà dovuto il secondo acconto d’imposta IVIE. Analogamente a quanto stabilito dal DL 76/2013, anche per tale imposta scatta l’aumento dell’1% (stessa fattispecie IRPEF). L’entità dell’acconto sarà quindi pari al 100% del saldo calcolato in sede della dichiarazione annuale (unico o mod. 730 2013 riferito ai redditi 2012).

  • N.B: ricordiamo che prima della modifica il precedente importo era fissato al  99%.

  • L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per i proprietari di immobili situati  nel Regno Unito l’imposta è dovuta da parte dei titolari del diritto al possesso dei beni denominato in gergo “leasehold” (diritto all’utilizzo dell’immobile per un prolungato periodo di tempo), e non anche i titolari della proprietà fondiaria assoluta, denominata  “freehold” che risultano quindi esonerati dal pagamento. 

Aggiornamento del 22/04/2013:

  • A seguito del posticipo di un anno (dal 2012) dell’applicazione dell’IVIE – imposta sul valore degli immobili all’estero ed IVAFE -imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero sono stati rinominati i codici tributo, con l’esigenza di considerare le somme già operate quali ACCONTI per l’anno successivo.

  • Sono stati modificati i codici tributo già istituiti, (4041 – versamento saldo IVIE)(4042 versamento saldo IVIE da parte delle società fiduciarie)(4043 versamento saldo IVAFE).

  • Istituiti poi i codici tributo necessari al versamento degli acconti: (4044 prima rata d’acconto dell’IVIE) (4045 seconda o unica rata dell’IVIE) – (4046 acconto dell’IVIE da parte delle società fiduciarie) – (4047 – prima rata d’acconto dell’IVAFE) – (4048 seconda o unica rata d’acconto dell’IVAFE).

Le persone fisiche che detengono immobili all’estero sono tenute a versare all’erario un’imposta patrimoniale dello 0,76%, calcolata sul valore degli immobili. A breve spiegheremo il criterio con cui calcolare il valore del bene, utile a determinare la base imponibile. Ricordiamo che tale obolo grava sugli immobili situati nello Spazio Economico Europeo.

Aliquota da applicare:

  •  In sede di introduzione dell’imposta era stato stablito che l’IVIE fosse dovuta nella misura dello 0,76% del valore dei beni che i soggetti residenti in Italia detengono all’estero, in proporzione alla quota di possesso dell’immobile e dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

Norma previgente:

  • Il valore sul quale applicare l’imposta era determinato in misura pari al costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Norma attuale:

  • La modifica attuale prevede una deroga per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Nuovo criterio:

  • Per tali immobili si utilizzerà per base imponibile il valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese estero.

  • In assenza di tale valore è applicato il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Franchigia:

  • Si ricorda che l’imposta non è dovuta fino all’importo di Euro 200,00 e se il valore dell’immobile all’estero non supera Euro 26.316,00.

Credito d’imposta:

  •  È possibile, inoltre, usufruire del credito d’imposta pari alle imposte patrimoniali assolte all’estero, se l’immobile è situato in un Paese extra-UE ed extra-SEE ovvero pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (a condizione che non siano già state detratte ai sensi dell’art. 165 del TUIR), se il medesimo è situato all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

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