Come sanare il mancato pagamento dell’imposta di registro


L’istituto del ravvedimento operoso è applicabile, come noto, anche alle imposte di registro da corrispondere per  affitti e locazioni di beni immobili.
Lo strumento è idoneo per sanare errori o omissioni compiute.

Mancata registrazione del contratto (ovvero mancato pagamento dell’imposta di registro relativa al primo anno):

  • E’ possibile operare il ravvedimento entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza, pagando, oltre all’imposta, la sanzione ridotta del 12%, con l’aggiunta degli interessi legali calcolati giornalmente (tasso di interesse 1,5%).

  • Oltre i 90 giorni, ma comunque entro un anno dalla scadenza, la sanzione da corrsipeonde re è pari al 15%.

Sanzione ordinaria:

  • Oltre l’anno scatta la sanzione minima intera pari al 120%.

  • La sanzione massima in caso di accertamento e’ del 240%.

  • Operati i versamenti,  si potrà procedere alla registrazione del contratto.

Modalita’ di versamento:

  • Per i pagamenti potra’ essere utilizzato il modello F23. Questi ultimi dovranno essere corrisposti insieme a sanzioni ed interessi, utilizzando i seguenti codici:

  • 115T: Imposta di registro per contratti locazione, prima annualita’

  • 112T: Imposta di registro per contratti locazione, annualita’ successive

  • 671T: Sanzioni

  • 731T: Interessi

N.B: Sul modulo dovrà essere indicato il codice dell’Ufficio del registro territorialmente competente, la causale del versamento (nel caso di ravvedimento e’ SZ, e l’anno della violazione.

Gli errori formali nella registrazione:

  • La regolarizzazione degli errori formali, (sono tali quelli che non inficiano la determinazione dell’imposta ed il relativo pagamento), se operata entro un anno, determina il pagamento della sanzione al 12,5%.

  • In questo caso deve essere operata la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Errore di dichiarazione di valore, come operare la rettifica:

  • L’interessato presenta, entro un anno dalla scadenza, una dichiarazione integrativa

  • L’ufficio provvede al calcolo della sanzione ridotta e degli interessi, e notifica all’interessato un avviso da  pagare entro 60 giorni

N.B: Gli errori “meramente formali” (ovvero quelli che, oltre a non incidere sull’imposta o sul suo pagamento, non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non sono più sanzionabili. Di conseguenza l’ufficio non dovrebbe applicare sanzione alcuna.

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