I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo originano da ragioni legate all’organizzazione del lavoro, all’attività produttiva e al suo regolare funzionamento. La novità introdotta riguarda la reintroduzione, con la Riforma del Lavoro 2012, del tentativo obbligatorio di conciliazione per i licenziamenti di cui sopra. All’interno del giustificato motivo oggettivo si possono distinguere i licenziamenti per “motivi economici” dalle altre ipotesi
Altre modalità contemplate:
-
I licenziamenti per superamento del periodo di comporto, ovvero il lasso temporale nel quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio
-
Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica permanente allo svolgimento delle mansioni: in questo caso il licenziamento avviene solo quando debba escludersi la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori (demansionamento)
-
La risoluzione del rapporto nel caso sul lavoratore pendano provvedimenti di restrizione della libertà personale (carcerazione)
-
Il licenziamento per perdita di titolo abilitativo (esempio: revoca patente di guida per autisti) situazioni che di fatto non consentono al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa, anche in caso di evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente
Le novità introdotte:
-
C’è l’obbligo del tentativo di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
-
Questa nuova procedura prevista dalla riforma, non è prevista per il licenziamento per giusta causa ma deve essere applicata in tutti i casi visti sopra di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economici e non).
Procedura idonea da porre in essere:
-
Il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.