Assegno sociale: i nuovi importi per l’anno 2012

Aggiornato al 10/02/2012

Cambia l’importo dell’assegno sociale. Per il 2012 sarà di 429,00 euro e verrà erogato in 13 mensilità (euro 5.577,00 complesivi nel corso dell’anno). Il livello di inflazione calcolato  è pari al  2,60 %.

Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che:

  • Abbiano compiuto 65 anni di età

  • Risiedano in Italia effettivamente ed abitualmente siano sprovvisti del tutto di reddito o dispongano di un reddito di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

  • Per l’anno 2012, tale limite è di 5.577,00 euro annui, elevato a 11.154,00 euro per le persone sposate.

Altri soggetti beneficiari:

  • Possono averne diritto anche i cittadini comunitari e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, che abbiano soggiornato in Italia legalmente ed in via continuativa per almeno 10 anni.

Come fare domanda:

  • La domanda per l’assegno sociale deve essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori.

  • Altrimenti può essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno.

  • La domanda va corredata della prevista dichiarazione reddituale.

  • Il modulo per la domanda si può trovare presso le sedi Inps o gli Enti di patronato, oppure si può scaricare dal sito www.inps.it e deve essere corredato.

Da quando decorre il pagamento:

  • Il versamento dell’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, reddito).

Requisiti per beneficiare dell’importo:

  • Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all’assegno sociale, occorre aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno dieci anni.

  • La nuova normativa interessa sia i cittadini italiani sia gli stranieri equiparati.

  • Restano confermati, inoltre, i precedenti requisiti richiesti, vale a dire la residenza effettiva, stabile e continuativa, il requisito economico, la cittadinanza o il possesso dell’idoneo titolo di soggiorno.

Nella circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 vengono descritti in dettaglio disposizioni operative e ambito di applicazione dei nuovi criteri.