Novità legata all’introuzione dell’IMU è che gli immobili soggetti al pagamento dell’imposta diventano non più imponibili ai fini IRPEF.
Dichiarazione dei redditi:
- Se presenti esclusivamente redditi sostituiti dall’Imu vige l’esenzione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- In caso di locazione per una parte dell’anno, andranno indicati due diversi periodi (non locazione, escluso da Irpef – periodo locato, soggetto ad Irpef).
Immobili adibiti a prima casa concessi in parziale locazione:
- Se l’abitazione principale viene parzialmente concessa in locazione deve essere operato un raffronto tra la rendita catastale rivalutata ed il canone di locazione. Se la prima è piu’ elevata l’immobile sarà esentato dall’IRPEF, nel secondo caso no.
- Terreni: l’IMU sostituisce l’IRPEF per la parte afferente al reddito dominicale, non reddito agrario.
- Sono esclusi da IRPEF gli immobili dei professionisti (per i quali opera il principio dell’uso promiscuo).
Quando l’IMU non sostituisce l’IRPEF:
- Per alcuni redditi, espressamente elencati dalle disposizioni che regolano l’Imu, non si produce l’effetto di sostituzione. Rientrano nell’elenco, in particolare:
- Il reddito agrario (art. 32 Tuir)
- I redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
- I redditi derivanti dagli immobili che non producono reddito fondiario (art. 43 Tuir)
- I redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.
Alcuni casi particolari:
- Per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge la circolare spiega che, in virtù del principio di sostituzione, è dovuta solo l’Imu (anche se in maniera ridotta).
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