Tale pagina si pone lo scopo di formulare una breve definizione di ogni elemento che determina la retribuzione netta mensile. A seguire le voci più ricorrenti, indicate sulla busta paga:
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Minimo contrattuale: Indica la retribuzione base, specifica per ogni diverso livello contrattuale. Tale valore differisce in relazione alla tipologia di contratto applicato per uno specifico settore, la cui validità ha valore biennale. Gli aumenti, progressivi, sono stabiliti in base all’inflazione attesa (programmata), rivisitata nel secondo biennio in base allo scostamento ed all’adeguamento dell’inflazione reale. Non sono ammesse differenze di trattamento legate al sesso e non esistono più le gabbie salariali che prevedevano retribuzioni diverse a seconda dell’area geografica.
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Contingenza ed E.D.R: Tale voce sostituisce l’elemento che in precedenza era utilizzato per integrare la retribuzione al costo della vita. Il suo ammontare è stabilito in misura fissa. L’elemento variabile che eventualmente integra tale importo è denominato E.D.R. ovvero: “elemento distintivo della retribuzione“. Nato dall’Accordo 31/07/92, per compensare la perdita di rivalutazione della contingenza bloccata a Novembre del 1991, normalmente ha un valore fisso di € 10,33. Secondo l’accordo, salvo diverse indicazioni contenute nei CCNL, questo elemento va escluso dal computo utile ai fini del calcolo di alcuni istituti quali: quattordicesima mensilità, premi di produzione, cottimi, trattamento per malattia o infortunio, gravidanza, lavoro straordinario, festivo, notturno, lavoro a turni ed altre indennità previste dalla contrattazione collettiva.
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Scatto di Anzianità: La seguente voce determina incrementi retributivi in relazione all’anzianità maturata dal dipendente all’interno della stessa azienda. Tali ammontari sono stabiliti nei contratti nazionali, e divengono di solito operativi al superamento dei due anni di permanenza in azienda. (Ogni singolo scatto matura in ragione dei due anni di permanenza). In caso di passaggio di livello, alla data di maturazione dello scatto successivo, si provvede a rivalutare l’importo degli scatti complessivamente maturati.
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Superminimo: E’ unn elemento che viene concertato in azienda. Tale accordo può essere definito tra le rappresentanze dell’azienda ed i sindacati o concesso, per criteri meritocratici, a singoli lavoratori. Tale quota viene versata al lavoratore in aggiunta alla paga base e alla contingenza.
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Elementi variabili: Questi importi sono stabiliti ogni singolo mese in relazione all’attività svolta dal lavoratore nell’Azienda. Tra le più comuni annoveriamo:
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Straordinari
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Indennità per turni
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Lavoro notturno
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Trasferte
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Lavoro festivo
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Giornate di malattia
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Imponibile previdenziale: E’ l’importo su cui vengono calcolate le trattenute di natura previdenziale ed assistenziale.
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Trattenute previdenziali: Corrispondono all’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tali somme differiscono in relazione alle caratteristiche del lavoratore e dell’Azienda.
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Imponibile fiscale: E’ l’importo imponibile ai fini fiscali. In questa fase del conteggio al lavoratore sono già state sottratti i contributi previdenziali di cui sopra (Assistenziali e previdenziali).
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Deduzioni: Corrispondono alle deduzioni riconosciute ad ogni singolo lavoratore che vanno sottratte dall’importo fiscale imponibile.
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Imposta netta: E’ l’importo che viene trattenuto a titolo di ritenuta fiscale. E’ conteggiato tenendo conto delle aliquote in vigore ai fini Ire.
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Stipendio netto: Corrisponde al valore dato dalla differenza tra il totale delle competenze e il totale delle trattenute.
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Assegno familiare: L’assegno familiare è un elemento opzionale poichè erogato esclusivamente a quei lavoratori che ne abbiano i requisiti e ne facciano richiesta. Tale importo corrisposto degli enti previdenziali per il tramite del datore di lavoro. Gli elementi presi in considerazione per valutare chi ha diritto ad avere l’sssegno sono:
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Il reddito familiare
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Il numero dei componenti il nucleo familiare
NOVITA’ A FARA DATA DALL’1-7-20108: OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CON MODALITA’ TRACCIATA:
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Come noto a far data dal primo luglio 2017 I datori di lavoro hanno l’obbligo di pagare le retribuzioni dei lavoratori dipendenti con una modalità tracciata. I soggetti che violeranno tale obbligo si vedranno applicare una sanzione calcolata in base al numero dei mesi nei quali si è protratto l’illecito, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti. Sono le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro al personale ispettivo, con la nota n. 5828 del 4 luglio 2018. La violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni comporta l’applicazione, a carico del trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido, di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 fino a 5.000 euro, non diffidabile.