La quattordicesima mensilità

La QUATTORDICESIMA solitamente viene erogata nel periodo GIUGNO – LUGLIO.

La sua attribuzione e determinazione è stabilita dalle parti sociali, attraverso la contrattazione collettiva. Il corrispettivo  matura in base ai mesi di lavoro prestato. Per percepire un importo intero di conseguenza il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa nei dodici mesi precedenti all’erogazione. Differentemente, per un lavoratore assunto in corso d’anno, l’entità della Quattordicesima sarà pari alla quota parte maturata, (esempio: per sei mesi di lavoro prestato importo all’incirca pari alla metà).

Nel caso particolare in cui l’oggetto della retribuzione dei lavoratori siano PROVVIGIONI,  il calcolo della quattordicesima spettante sarà stabilito sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione dei 12 mesi precedenti.

N.B: A tutti gli effetti la quattordicesima concorre alla determinazione dell’imponibile fiscale e previdenziale. A fine anno, con il conguaglio fiscale, l’importo della medesima concorrerà alla determinazione  dell’imponibile IRPEF.

 

LA QUATTORDICESIMA MENSILITA’ PER I REDDITI DA PENSIONE

A partire dall’anno 2008 è stata stabilita l’erogazione della quattordicesima mensilità a favore dei titolari di trattamenti pensionistici in presenza di determinate condizioni reddituali.

Chi può beneficiarne

  • Hanno diritto anche i titolari assegno ordinario di invalidità, di pensione inabilità o di pensione ai superstiti mentre risultano esclusi dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali, le prestazioni di invalidità civile, le pensioni di guerra e le rendite Inail.

  • La somma aggiuntiva viene erogata in presenza di un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Diversamente l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del limite reddituale, incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante.

  • Esempio

  • Nel 2016, occorre avere un reddito personale non superiore a 9.786,86 euro. Fino a 10.290,86 invece si procederà ad una decurtazione via via crescente. 

  • Anzianità

  • L’importo erogato varia a seconda dell’anzianità contributiva complessivamente maturata ed è suddiviso in tre scaglioni fissi: 336 euro; 420 euro o 504 euro a seconda, rispettivamente, se ha versato fino a 15 anni di contributi, fino 25 anni di contributi o più di 25 anni di contribuzione.

  • L’aumento spetta, in misura proporzionale, a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

 

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