Tirocinanti ed assicurazione obbligatoria INAIL

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Fonte: Dpl Modena

  • L’INAIL, con la circolare in calce allegata  è a dettare una linea interpretativa circa l’obbligatorietà dell’assicurazione per la categoria dei tirocinanti.

Criterio distintivo:

  • Il criterio distintivo ruota intorno all’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 3 del D.M. 142/1998 contenente il regolamento di attuazione dell’articolo 18 della Legge 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.

  • In particolare, l’Inail esclude dall’obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque la relativa assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi.

Quando scatta l’obbligo:

  • In ogni caso, l’obbligo assicurativo sussiste se il praticante:

  1. Si occupi di lavorazioni rischiose, in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista

  2. Partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro.

  3. In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito dellaformazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi.

LA CIRCOLARE INAIL

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