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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 contenente le “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
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Efficacia del provvedimento:
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Il decreto entra in vigore il 21/03/2014
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Pubblichiamo, inoltre, i Decreti Legislativi n. 368/2001 (contratto a tempo determinato) e n. 167/2011 (TU sull’apprendistato), aggiornati con le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 34/2014. Nei prossimi giorni forniremo gli approfondimenti per l’applicazione delle modifiche.
NOVITA’ RIGUARDANTI L’APPRENDISTATO:
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Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
NOVITA’ RIGUARDANTI I CONTRATTI A TERMINE:
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Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della causalità.
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Viene prevista la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 8 volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni. Condizione delle proroghe è che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
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Viene, infine, fissato il limite massimo, per i contratti a tempo determinato, del 20% dell’organico complessivo del datore di lavoro. Il decreto fa, comunque, salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.
Novità in Tema di rilascio del DURC:
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Viene introdotto il Durc dematerializzato. Si tratta di un progetto che dovrebbe convertire il documento unico di regolarità contributiva in una semplice interrogazione che ognuno potrà eseguire dal proprio computer.
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La visualizzazione della regolarità contributiva, consisterà nella verifica, in tempo reale, della posizione dei contribuenti nei riguardi di Inps e Inail; a questi si aggiunge, per i datori di lavoro interessati, anche la Cassa edile.
La verifica online della regolarità riguarderà i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui si effettua la verifica stessa, a patto che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende sia la situazione dei lavoratori subordinati che dei collaboratori (cococo/cocopro).
IL DECRETO LEGGE 34/2014
IL DECRETO LEGISLATIVO 368/01
IL DECRETO LEGISLATIVO 167/2011