La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo alla richiesta di parere della DTL di Trieste e Gorizia, ha fornito, con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del contratto intermittente. In particolare, il ministero ha evidenziato la illeceità dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale qualora sia espressamente vietato, dalle parti sociali, nella contrattazione collettiva di categoria, in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo n. 81/2015. Solo la mancanza della previsione contrattuale può far si che venga attivato il contratto intermittente, qualora l’attività da avviare con questa contrattualistica, sia una delle attività previste dal RD 2657/1923, ovvero vi siano i requisiti soggettivi: lavoratori con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni. Ne consegue che la violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente determina, laddove non ricorrano i requisiti soggettivi sopra richiamati, una carenza in ordine alle condizioni legittimanti l’utilizzo di tale forma contrattuale e la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.