Il DL. n. 113 del 24.06.2016 apre alla nuova possibilità di rateazione nei confronti di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate.
Soggetti ricompresi:
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La novità riguarda tutti coloro che sono decaduti da un piano di rateazione alla data del 01.07.2016: secondo quanto previsto dal Decreto, tali soggetti possono richiedere (entro il prossimo 20.10.2016) un nuovo piano di rateazione in deroga.
Modalità di ammissione:
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Per le somme oggetto di definizione agevolata dell’accertamento, quindi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, la dilazione viene concessa su semplice richiesta senza verificare l’effettivo stato di difficoltà del richiedente, secondo le regole proprie dell’istituto di cui si fa riferimento. Con la circolare n. 41/E del 03.10.2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, precisando che la nuova dilazione si applica solo agli istituti previsti dal D.Lgs. n. 218/1997: rimangono esclusi, ad esempio, la conciliazione e l’accordo di mediazione previsti nel D.Lgs. n. 546/92.
Numero di rate:
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Inoltre, il numero di rate applicabili alla nuova dilazione dipende dalla data in cui sono stati definiti gli atti: se antecedente al 22.10.2015, le rate applicabili sono da 8 a 12, mentre se l’atto è stato definito a partire da tale data la dilazione avviene fino a 16 rate. Si segnala che la nuova possibilità di rateazione è soggetta ad una disciplina ad hoc.
Un esempio:
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Per le somme di competenza di Equitalia, la durata massima della rateazione è di 72 rate mensili (in casi particolari 120), non sono previste proroghe e il piano di rateazione in deroga decade nel caso di mancato pagamento di sole due rate (a differenza di quanto previsto in via ordinaria).