Dal 2017 sarà possibile anche per i professionisti che hanno versato contributi in diverse forme pensionistiche procedere ad un cumulo gratuito, in luogo della ricongiunzione onerosa o della totalizzazione.
Nei confronti di quali soggetti è rivolta la norma:
La norma riguarda sia i lavoratori dipendenti o che i lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS, ma anche a Casse professionali obbligatorie.
Fonte normativa:
La Legge di Bilancio 2016 ha stabilito la facoltà di ricongiunzione anche ai contributi versati agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, estendendo l’istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato.
Come vengono calcolate le quote:
A differenza che nella totalizzazione (anch’essa gratuita) dove i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, nell’istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.
Requisiti per accedere:
La possibilità di accesso al cumulo dei contributi è prevista in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall’età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.