La Gestione separata INPS


Il contributo INPS conosciuto anche come “Gestione Separata” è stato istituito dalla legge 335/1995, è proprio di quei contribuenti che percepiscono le seguenti tipologie di redditi o compensi:

  • Redditi prodotti da professionisti che non posseggono casse previdenziali

  • Redditi prodotti da collaboratori coordinati e continuativi o a progetto

  • Redditi prodotti da soggetti esercenti vendite a domicilio

  • Associati in partecipazione

Tipologie di reddito esentate dal pagamento:

Gli individui che invece svolgono le seguenti attività sono esentate al pagamento del contributo in questione:

  • attività occasionali di lavoro autonomo

  • cessione di diritti d’autore da parte dell’autore

  • associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro

  • indennità per cessazione di rapporto di agenzia

  • indennità per attività di levata di protesti

  • borse di studio

Aliquote contributive:

Per l’anno 2011 l’importo del contributo da corrispondere varia in relazione all’appartenenza del contribuente ad altra gestione previdenziale o meno. Precisamente si distinguono due diverse aliquote:

  • 17% per soggetti iscritti ad altra forma previdenziale o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità)

  • 26,00% (27,00%) dal 2012 per i soggetti privi di altra forma previdenziale, a cui si aggiungono oneri accesori nella misura dello  0,72% per il finanziamento di oneri quali:

  1. Maternità

  2. Assegni familiari

  3. degenze ospedaliere

  4. Malattia

Professionisti senza cassa previdenziale:

Il contributo viene calcolato tenendo conto del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (quadro RE sez. I del modello Unico) e deve essere versato come segue:

  • prima rata di acconto, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi

  • seconda rata di acconto, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il 30 novembre

  • saldo, da versare nell’anno successivo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi

Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi. Tale somma è soggetta a IVA e a ritenuta d’acconto, analogamente al compenso stesso.


Contratto a progetto e venditori a domicilio:

Per i lavoratori inquadrati con contratti a progetto o per i venditori a domicilio il contributo va versato prendendo a riferimento l’imponibile Irpef. Gli importi dovuti saranno versati:

  • Per un  1/3 dal lavoratore

  • Per 2/3 a dal committente

N.B: Il Datore di lavoro tratterrà l’importo del contributo a carico del lavoratore che poi verserà contestualmente all’importo di sua spettanza tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.

Ricordiamo che il datore di lavoro deve inoltre:

  • Certificare le ritenute operate ai collaboratori entro la fine di marzo dell’anno successivo, nel modello CUD.


  • L’Inps rende noto che far data dal gennaio  2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati sia l’indennità giornaliera di malattia, sia il trattamento economico per congedo parentale.

I soggetti interessati sono: 

  • essere iscritti alla gestione separata Inps

  • non essere titolari di pensione enon iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

Rientrano:

  • Amministratori

  • Sindaci

  • Revisori di società e associazioni

  • Venditori porta a porta

  • Lavoratori occasionali


Comments (10)

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Il compenso erogato dalle Società di Capitali all’amministratore » STUDIO MARCONI

[...] al pagamento degli oneri contributivi. La Gestione previdenziale idonea è denominata “SEPARTA”. Ricordiamo che l’entità delle aliquote contributive,  oggetto di revisione annuale, è [...]
esiste una scadenza per APRIRE la gestione separata?
2 replies · active 845 weeks ago
Ciao Marco, si entro trenta giorni dall'apertura della Partita iva, o, se trattasi di contratto a progetto trenta giorni dalla stipula del medesimo.
grazie per la celere risposta. Aggiungo:
1. io ho aperto p.iva nel 07/2008 ipotizzando un lavoro, ma al 31.12.08 nn ho fatturato nulla. Vale lostesso il terminde dei 30 gg, cioè, perchè ho l'obbligo di aprire una posizione pensionistica se nn ho l'obbligo poi di versare?
2. esistono sanzioni per la mancata apertura nei termini?
Grazie
1 reply · active 845 weeks ago
si il termine è comunque quello indicato: trenta giorni. Non mi risulta tuttavia che l'INPS applichi sanzioni per la ritardata iscrizione. Ti consiglio di procedere al più presto e di regolarizzarti (puoi farlo anche chiamando il CALL CENTER INPS - INAIL, n. 803164 e fornendo le tue generalità). Tieni conto che il contributo denomitato "Gestione separata" si paga sul reddito prodotto. Se il tuo è pari a 0 a come leggo per il 2008 non vi saranno contributi da pagare per quest'anno, Ciao!
IO SONO UN PROFESSORE D'ORCHESTRA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. iNSEGNO AL CONSERVATORIO DI MUSICA COME SUPPLENTE SU GRADUTAORIA NAZIONALE, CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE REGOLATO DALL ART 273 DEL TRESTO UNICO DEL 1994. SONO OBBLIGATO ALL' ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA ANCHE SE GIà VERSO ALL'ENPLAS LA MIA QUOTA PREVIDENAZIALE ATTRAVERSO IL MIO DATORE DI LAVORO "FONDAZIONE TEATRO SAN Carlo."?
per quanto riguarda la determinazione degli acconti non sono d'accordo che si versino due acconti pari al 40% di quanto versato per l'anno precedente. Le istruzioni del modello unico 2009 fascicolo dicono: "l'ammontare complessivo degli acconti dovuti è determinato applicando le aliquote previste per l'anno 2009 sull'80% dl reddito di lavoro autonomo relativo all'anno 2008, tenendo conto del massimale stabilito per il 2009"; come è possibili che siano pari al 80% di ciò che versato se anche l'aliquota per il 2009 è diversa?

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