Il contributo INPS conosciuto anche come “Gestione Separata” è stato istituito dalla legge 335/1995, è proprio di quei contribuenti che percepiscono le seguenti tipologie di redditi o compensi:
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Redditi prodotti da professionisti che non posseggono casse previdenziali
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Redditi prodotti da collaboratori coordinati e continuativi o a progetto
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Redditi prodotti da soggetti esercenti vendite a domicilio
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Associati in partecipazione
Tipologie di reddito esentate dal pagamento:
Gli individui che invece svolgono le seguenti attività sono esentate al pagamento del contributo in questione:
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attività occasionali di lavoro autonomo
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cessione di diritti d’autore da parte dell’autore
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associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
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indennità per cessazione di rapporto di agenzia
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indennità per attività di levata di protesti
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borse di studio
Aliquote contributive:
Per l’anno 2011 l’importo del contributo da corrispondere varia in relazione all’appartenenza del contribuente ad altra gestione previdenziale o meno. Precisamente si distinguono due diverse aliquote:
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17% per soggetti iscritti ad altra forma previdenziale o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità)
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26,00% (27,00%) dal 2012 per i soggetti privi di altra forma previdenziale, a cui si aggiungono oneri accesori nella misura dello 0,72% per il finanziamento di oneri quali:
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Maternità
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Assegni familiari
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degenze ospedaliere
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Malattia
Professionisti senza cassa previdenziale:
Il contributo viene calcolato tenendo conto del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (quadro RE sez. I del modello Unico) e deve essere versato come segue:
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prima rata di acconto, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
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seconda rata di acconto, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il 30 novembre
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saldo, da versare nell’anno successivo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi. Tale somma è soggetta a IVA e a ritenuta d’acconto, analogamente al compenso stesso.
Contratto a progetto e venditori a domicilio:
Per i lavoratori inquadrati con contratti a progetto o per i venditori a domicilio il contributo va versato prendendo a riferimento l’imponibile Irpef. Gli importi dovuti saranno versati:
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Per un 1/3 dal lavoratore
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Per 2/3 a dal committente
N.B: Il Datore di lavoro tratterrà l’importo del contributo a carico del lavoratore che poi verserà contestualmente all’importo di sua spettanza tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.
Ricordiamo che il datore di lavoro deve inoltre:
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Certificare le ritenute operate ai collaboratori entro la fine di marzo dell’anno successivo, nel modello CUD.
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L’Inps rende noto che far data dal gennaio 2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati sia l’indennità giornaliera di malattia, sia il trattamento economico per congedo parentale.
I soggetti interessati sono:
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essere iscritti alla gestione separata Inps
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non essere titolari di pensione enon iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Rientrano:
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Amministratori
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Sindaci
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Revisori di società e associazioni
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Venditori porta a porta
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Lavoratori occasionali
Il compenso erogato dalle Società di Capitali all’amministratore » STUDIO MARCONI
MArco · 845 weeks ago
STUDIOMARCONI 24p · 845 weeks ago
Marco · 845 weeks ago
1. io ho aperto p.iva nel 07/2008 ipotizzando un lavoro, ma al 31.12.08 nn ho fatturato nulla. Vale lostesso il terminde dei 30 gg, cioè, perchè ho l'obbligo di aprire una posizione pensionistica se nn ho l'obbligo poi di versare?
2. esistono sanzioni per la mancata apertura nei termini?
Grazie
STUDIOMARCONI 24p · 845 weeks ago
CLAUDIO · 827 weeks ago
sabrina · 822 weeks ago
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