Il riscatto del periodo di laurea

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I Lavoratori, siano essi autonomi, dipendenti, professionisti o iscritti ai Fondi speciali di previdenza hanno l’opportunità di coprire, con i contributi, il periodo impiegato  nel relativo corso  di laurea sostenuto, senza tener conto degli anni fuori corso. Operando tale copertura contributiva gli anni di studio saranno considerati validi per il calcolo ell’età pensionabile (sia per i contribuenti  assoggettati  al regime retributivo, sia a quello contributivo).

Sono equiparati alla laurea:

  • Le lauree conseguita all’estero

  • Le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche

Dal 12 luglio 1997 sono equiparati, ai findi del riscatto,  anche i seguenti corsi:

  • Diplomi universitari

  • Diplomi di specializzazione

  • Dottorati di ricerca

Tale riscatto può essere parziale e coprire l’intero periodo. Ricordiamo che si può procedere a riscatti per corsi sostenuti anche antecedentemente al 12 luglio 1997, purchè riguardanti università riconosciute.

Requisiti della domanda:

    • Aver conseguito la laurea o i titoli equiparati di cui sopra

    • Aver versato almeno un contributo settimanale all’Inps

    • Non aver assogetato ad altra contribuzione i periodi per i quali si chiede il riscatto


Non c’è una tempistica per la presentazione della domanda a pena di decadenza. Ricordiamo tuttavia che di norma è conveniente chiedere il riscatto  al più presto poichè la contribuzione da corrispondere per coprire le annualità è minore. La domanda deve essere presentata presso la sede INPS di appartenenza con apposita modulistica predisposta (modulo “RL1).

Documenti da allegare alla domanda:

  • Il certificato attestante il conseguimento della LAUREA o TITOLO EQUIPOLLENTE

  • Modello 01M/sost. che deve rilasciare il datore di lavoro, attestante  la retribuzione percepita al momento della domanda

Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Quanto costa il RISCATTO e come pagare:

  • Il calcolo dei contributi viene operato tenendo conto alla retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda

  • Le somme devono essere corrisposte pagando i bollettini di C/C che l’INPS predispone ed invia al domicilio del Contribuente

  • E’ concessa la facoltà di dilazionare le somme fino a 120 rate mensili (dieci anni) senza interessi o pagare in un’unica soluzione

  • N.B: nel caso la domanda di riscatto sia compiuta prima dell’inizio dell’attività lavorativa l’importo da corrispondere sarà commisurato a dei minimali, stabiliti sia per lavoratori dipendenti che autonomi. Un Neolaureato ad esempio che riscatta la laurea nell’anno 2008, tenendo fede a tali minimali dovrà corrispondere la cifra di €. 4.560,00.

  • Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato o detraibile dall’imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura del 19% dell’importo stesso


Difetto nel pagamento dei contributi dovuti e particolarità:

  • Il mancato versamento della prima rata nei termini indicati dall’Inps è considerato come rinuncia alla domanda

  • Il tardivo versamento della prima rata può essere considerato come nuova domanda

  • Se l’assicurato chiede la pensione quando ancora non ha finito di pagare le rate, le somme ancora dovute devono essere versate in un’unica soluzione

  • Se il riscatto è richiesto da un pensionato non è possibile ottenere il pagamento rateale e il relativo importo deve essere pagato entro 60 giorni

Il Ricorso:

Nel caso in cui la domandavenga respinta, è contemplato il ricorso ricorso all’Inps, in carta libera, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto, indirizzandolo al:

  • PER I LAVORATORI DIPENDENTI: Comitato del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

  • PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI: Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti

  • PER I COLTIVATORI DIRETTI: Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

  • PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI: Comitato amministratore della Gestione separata

  • N.B: Il ricorso può essere essere presentato all’INPS allegando tutti i documenti ritenuti utili dall’interessato per l’accoglimento.

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