Il contratto a progetto è stato istitutito dal D. Lgs. n. 276/2003, conosciuto anche come “Legge Biagi“. E’ la naturale evoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il presupposto per l’applicazione del contratto medesimo è considerare il lavoratore come un collaboratore autonomo. L’attività lavorativa deve essere svolta per la realizzazione di un progetto o parte di questo, in maniera del tutto autonoma e senza vincoli di subordinazione.
N.b: La mancanza del requisito di cui sopra qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il contratto a progetto si qualifica per i seguenti elementi:
-
Definizione di un programma
-
Mancanza di subordinazione
-
Indipendenza nello svolgere l’attivitàla
-
Durata del contratto determinabile
Elementi necessari da indicare nel contratto (da redigere in forma scritta):
-
Indicazione della durata
-
Indicazione del progetto
-
Ammontare del corrispettivo erogato
-
Indicazione dei tempi e modi di pagamento
-
Indicazione delle modalità di determinazione di eventuali rimborsi spese
-
Misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore a progetto
Limiti all’utilizzo del contratto a progetto:
Divieto di instaurare il contratto con un professionista iscritto all’albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura intellettuale.
Corrispettivo:
-
Deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato
-
In caso di infortunio o malattia il contratto viene sospeso, senza erogazione di emolumenti
-
Viene risolto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata complessiva
-
La sospensione per maternità proroga il contratto per 180 giorni
-
La risoluzione del contratto si ha con la realizzazione del progetto
-
Le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa
Schema di contratto a progetto: PRELEVA DA GOOGLE DOCS
Malattia dei lavoratori a progetto e professionisti:
-
L’art. 1, comma 778, della legge n. 296/2006 prevede tutele in materia di malattia per i collaboratori coordinarti e continuativi, anche a progetto: ora, il comma 26, estende tale tutela anche ai professionisti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, purchè iscritti alla gestione separata prevista dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Riforma Fornero: modifiche al contratto a progetto