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Per i mandati di agenzia a tempo indeterminato è previsto, a fine mandato, la corresponsione dell’indennità suppletiva di clientela. Tale indennità è dovuta se il contratto si scioglie per recesso della committente.
Da chi viene erogata:
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Deve essere corrisposta direttamente dalla ditta mandante
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N.B: non scatta il diritto all’indennità se è l’agente a recedere dal mandato
MISURA DELL’INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA, liquidata sulla base delle provvigioni indicate:
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Settore INDUSTRIA:
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FINO AL 1988 <36.000.000 – Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno – 3,5% – oltre il sesto anno – 3,5%
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FINO AL 1988 >36.000.000 – Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno – 3,0%
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DAL 1989 < 72.000.000 – Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno – 3,0% – oltre il sesto anno – 4,0%
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DAL 1989 > 72.000.000 Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno – 3,5% – oltre il sesto anno – 3%
N.B: PROVVIGIONI ESPRESSE in lire poichè valuta in vigore ai tempi dell’introduzione della misura
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Settore COMMERCIO:
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Fino al 1988 Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno – 3,5% – oltre il sesto anno 3,5%
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Dal 1989 Fino a tre anni 3% dal quarto al sesto anno – 3,5% – oltre il sesto anno 4%
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Per l’industria l’indennità è calcolata sull’ammontare TOTALE delle provvigioni liquidate
Foglio di calcolo liquidazione AGENTI – PRELEVA GOOGLE DOCS
Aggiornamento del 01-12-2017: La Cassazione ha ritenuto corretto riconoscere all’agente, a titolo di tale indennità, solo il 50% della media annuale delle provvigioni percepite in ragione del tendenziale decremento delle provvigioni liquidate nel corso degli ultimi tre anni. L’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia è esclusa ai fini IVA – ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972, vista la natura risarcitoria dell’indennizzo – e rappresenta per il preponente un costo deducibile per competenza e per l’agente un reddito imponibile per cassa, fatta eccezione per gli agenti costituti sotto la forma di società di capitali.
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