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Aggiornato allo 01/01/2017 – chiarimenti in tema di dichiarazione integrativa – correttiva e redditi derivanti da dividendi esteri:
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Eventuali errori sull’esposizione dei dati nel modello unico può essere sanato per il tramite di un dichiarazione integrativa (a sfavore) da presentarsi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo.
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La circolare 42/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità con cui procedere.
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Laddove la regolarizzazione sia operata nei termini dei 90 giorni dalla data di scadenza originaria (30 settembre di ciascun anno) opera la sanzione dell’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000 (oltre al versamento dei tributi non pagati).
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Di conseguenza il contribuente che ha omesso di indicare un reddito da locazione, può rimediare presentando una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine ordinario, da 250 euro a 2.000 euro riducendo tali somme ad 1/9 di 250 euro, ovvero la sanzione minima.
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N.B: Se tuttavia l’omissione riguarda l’indicazione dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, la sanzione aumenta al 10% dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000.
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Il ravvedimento di conseguenza si perfezionerà nei 90 giorni presentando un Modello integrativo, 1/9 di 1.000 euro (cui aggiungere il versamento della maggiore imposta dovuta e la sanzione da ravvedimento applicabile al 30% di tale maggiore imposta.)
Importanti novità in arrivo a far data dal 2015:
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A far data dal 2015 il ravvedimento operoso ha subito radicali modifiche per ciò che attiene all’estensione dell’efficacia, che permane anche successivamente alla notifica di eventuali violazioni.
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Permane invece la preclusione in seguito alla notifica di atti di liquidazione e di accertamento.
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Viene meno quel requisito per il quale l’istituto era ad oggi inutilizzabile se nel caso fossero iniziate attività di ispezioni e verifiche, nei confronti del contribuente.
Rimodulazione della misura di sanzioni ed interessi:
Introdotta anche una nuova fascia di sanzioni ed interessi, per quei contribuenti che intendano regolarizzare la posizione entro un termine diverso rispetto a quello fin qui stabilito.
MISURA DELLE SANZIONI IN VIGORE A FAR DATA DALL’1-1-2016:
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Entro 14 giorni dalla scadenza dell’omesso o ritardato pagamento: 0,1% per ciascun giorno di ritardo.
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Dal 15esimo giorno al 30esimo giorno dalla scadenza: 1/10 del minimo ovvero 1,5%.
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Dal 15esimo giorno al 90esimo giorno dalla scadenza: 1/9 del minimo ovvero 1,67%.
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Dal 31esimo giorno al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo: 1/8 del minimo ovvero 3,75%
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Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo 1/7 del minimo ovvero: 4,28%
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Oltre detti termini: 1/6 del minimo ovvero: 5,00%
MISURA DEGLI INTERESSI IN VIGORE A FAR DATA DALL’1-1-2017:
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L’aliquota degli interessi è variata nella misura dello 0,1% annuale.
UNA TABELLA CON IL RIEPILOGO DEGLI IMPORTI
Ravvedimento |
Sanzione |
Riduzione ad opera del ravvedimento |
Sanzione espressa in aliquota percentuale |
entro i primi 14 giorni |
15% |
1/10 |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
dal 15° al 30° giorno |
15% |
1/10 |
1,5% |
dal 31° al 90° giorno |
15% |
1/9 |
1,67% |
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione |
30% |
1/8 |
3,75% |
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
30% |
1/7 |
4,29% |
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
30% |
1/6 |
5,00% |
COME SANARE IL TARDIVO / ERRATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE:
Dall’anno 2017 è stato istituito l’obbligo di invio delle c.d. “liquidazioni periodiche IVA”.
In questo caso o nel caso in cui il contribuente si accorga di aver trasmesso all’Agenzia delle Entrati dati errati o incompleti, è possibile regolarizzare le violazioni:
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Inviando la comunicazione corretta
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Versando le sanzioni ridotte per l’applicazione del ravvedimento operoso
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Attenzione: come chiarito nella recente Risoluzione 104/E/2017, i due adempimenti non devono necessariamente essere contestuali. Infatti, come illustrato nella , la trasmissione dei dati corretti e il versamento della sanzione possono essere effettuati in due tempi diversi.
Ad esempio, se la comunicazione del primo trimestre è stata inviata entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione base è pari a 250 euro, che può essere ridotta a:
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1/9, se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza
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1/8, entro il 30 aprile 2018
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1/7, entro il 30 aprile 2019
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1/6, entro il 31 dicembre 2023
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1/5, in caso di costatazione della violazione, ma comunque prima della notifica dell’atto impositivo.
Una tabella riassuntiva:
Scadenza Adempimento |
Correzione entro 15 giorni |
Sanzione Ravvedimento |
Sanzione Ravvedimento |
Sanzione Ravvedimento |
Sanzione Ravvedimento |
Sanzione Ravvedimento |
IV° trimestre |
15 marzo 2018 |
27,78 euro |
31,25 euro |
35,71 euro |
41,67 euro |
50,00 euro |
Scadenza Adempimento |
Correzione oltre i 15 giorni |
Sanzione Ravvedimento |
Sanzione Ravvedimento |
Sanzione Ravvedimento |
Sanzione Ravvedimento |
Sanzione Ravvedimento |
IV° trimestre |
dal 16 marzo 2018 |
55,56 euro |
62,50 euro |
71,43 euro |
83,33 euro |
100,00 euro |
Il Ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea di taluni errori e omissioni in sede di calcolo dell’Imposta. (Vedi a tal riguardo l’Art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).
Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
Importante : l’articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento nell’ipotesi in cui siano già iniziate talune attività di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
IL RAVVEDIMENTO SPRINT, DI CHE COSA SI TRATTA?
La regolarizzazione è possibile per i seguenti tipi d’imposta:
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Imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap…) · Imposte indirette (Iva…)· Tributi locali (Ici..)
La natura della regolarizzazione può riguardare:
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Omessi o insufficienti versamenti
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Errori formali: l’imposta versata è stata comunque versata correttamente
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Errori sostanziali: incidono sul versamento dell’imposta che risulta carente o assente
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Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività
Sono altresì ammissibili regolarizzazioni per altre tipologie di imposte quali:
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Imposta di registro
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Imposta vidimazione libri sociali
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Imposta ipotecaria e catastale.
Il contribuente che decida di sanare l’irregolarità deve procedere al versamento dell’imposta dovuta:
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Maggiorato di una sanzione pari al 3,00% per regolarizzare pagamenti operati entro i 30 giorni dalla scadenza del pagamento.
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Maggiorato di una sanzione pari al 3,75% corrisponde ad 1/8 della sanzione ordinaria prevista pari al 30%.
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Versamento degli interessi legali moratori pari ad un tasso pari ad 1,00% annuo (fino al 31/12/2013 era pari al 2,5%), calcolati giornalmente.
Errori formali:
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Per tale tipologia di errori è l’Agenzia delle Entrate che deve giudicare la punibilità o meno di tali violazioni. Di solito vige il principio più favorevole nei confronti del contribuente.
Errori sostanziali:
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Si sana l’oggetto della sanzione (Esempio: per una dichiarazione irregolare si provvede all’invio di una dichiarazione sostitutiva in luogo di quella infedele)
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Si versano gli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale, si paga di 1/5 della sanzione determinata per quel tipo di violazione.
Omessa presentazione della dichiarazione:
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Si presenta una dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) tardiva entro 90 giorni
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Si paga 1/12 della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione N.B: LA LEGGE DI STABILTA’ ha modificato tale importo ad 1/10 DALL’1/2/2011
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Si versa il 3,00% corrispondente ad 1/10 della sanzione ordinaria prevista pari al 30% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza (nell’ipotesi che dalla dichiarazione scaturisca un”imposta a debito)
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Si versa il 3,75% corrispondente ad 1/8 della sanzione ordinaria prevista pari al 30% se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni dalla data di scadenza (nell’ipotesi che dalla dichiarazione scaturisca un”imposta a debito)
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Si pagano le eventuali imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva e gli eventuali interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso legale.
L’irregolarità viene sanata:
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Con il pagamento del modello F24
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Con la presentazione, eventualmente, della dichiarazione tardiva o sostitutiva.
Codici tributo utilizzati per il ravvedimento – Modello F24:
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Sanzione pecuniaria IRPEF 8901
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Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’IRPEF 8902
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Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’IRPEF 8903
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Sanzione pecuniaria IVA 8904
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Sanzione pecuniaria IRPEG 8905
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Sanzione pecuniaria sostituti di imposta 8906
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Sanzione pecuniaria IRAP 8907
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Sanzione pecuniaria altre II.DD. 8908
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Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti 8909
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Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti 8910
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Sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento 8911
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Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento 8912
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Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi 8913
Codici relativi agli interessi da ravvedimento:
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Interessi sul ravvedimento – IRPEF 1989
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Interessi sul ravvedimento – IRES 1990
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Interessi sul ravvedimento – IVA 1991
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Interessi sul ravvedimento – Imposte sostitutive 1992
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Interessi sul ravvedimento – IRAP 1993
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Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale 1994
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Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale 1995
NOVITA’: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO PAGAMENTO AVVISI BONARI
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L’Agenzia delle Entrate ha intrototto i codici tributo operare il ravvedimento per pagamenti tardivi delle rate dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (ex art. 36 bis e ter).
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Ricordiamo che tali somme possono essere oggetto di rateazione (fino a 6 trimestrali), oppure, se superiori a 5mila euro, in 20 rate trimestrali.
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In precedenza la norma stabiliva che il mancato pagamento della prima rata nei termini previsti comportava la decadenza del beneficio.
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Da ora il contribuente avrà la possibilità di pagare la prima rata entro i termini di scadenza della seconda, maggiorando gli importi di idonee sanzioni interessi, come prevede il ravvedimento. Potrà così continuare a beneficiare del sistema sanzionatorio agevolato dell’avviso bonario (sanzioni ridotte ad un terzo).
Modello F24 compilato in modo erroneo:
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L’errore può essere sanato recandosi presso l’Agenzia delle Entrate, presentando un’istanza di rettifica, indicando l’errore commesso ed indicando la relativa correzione.
MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO 24 AD IMPORTO ZERO:
Irregolarità nell’elaborazione del modello F23:
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Analogamente, anche per il modello F23 si procede alla presentazione dell’Istanza di rettifica presso l’ufficio indicato sul modello. Nell’ipotesi l’errore riguardi specificatamente il codice ufficio, si consiglia di inviare due diverse comunicazioni, una presso l’Ufficio indicato erroneamente e l’Altra presso l’Ufficio di competenza.
Ipotesi di utilizzo di un credito inesistente o in maniera superiore al dovuto:
Chi incorre nell’errore di effettuare il pagamento di un tributo utilizzando a compensazione un’altra tributo a fronte del quale il credito dichiarato risulta insussistente può sanare l’irregolarità procedendo al versamento:· Del credito utilizzato illegittimamente· Degli interessi legali (Vedi sopra modalità di calcolo)· Della sanzione. Codici da utilizzare:· 8911 per l’indicazione della sanzione “Altre Sanzioni tributarie”· Codice tributo dell’imposta a credito utilizzata in eccesso.
Ravvedimento della Tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri sociali:
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Attenzione al ravvedimento per tale tipologia di imposta poiché la stessa presenta delle particolarità. Per regolarizzare la violazione occorre:
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a) versare sul modello F24 la tassa annuale maggiorata degli interessi legali 1,0% ( fino al 31/12/2013 2,5%) per le annualità successive al primo anno di attività. Per il contribuenti al primo anno d’attività il versamento va effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all’Ufficio del Registro di Pescara – Tassa Concessioni Governative.
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b) per quanto riguarda la sanzione deve essere così definita:
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se la regolarizzazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data di violazione dell’obbligo, la sanzione viene ridotta ad 1/8 del 100% della tassa dovuta, ovvero pari al 12,5% dell’imposta non versata (100 / 8 = 12,5);
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se la regolarizzazione viene effettuata successivamente al termine di cui al punto precedente, ma entro 1 anno dall’omesso versamento, la sanzione è ridotta ad 1/5 del 100% dell’imposta dovuta, ovvero 20% ( 100 / 5 = 20); Si ricorda che l’imposta va versata tramite modello F24, (Codice tributo 7085) mentre la sanzione sul modello F23, indicando il Codice Tributo 678T.
Aggiornamento del 13/12/2017:
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La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, ammessa entro i termini di decadenza dall’accertamento, non dovrebbe dare luogo ad alcuna sanzione, nemmeno ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta. Infatti, si tratta di errori che, a livello generale, non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione). – C.T. Reg. Palermo 20.10.2016 n. 3635/24/16.
QUADRO DI – Dichiarazione integrativa:
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Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso dell’anno, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, come modificato dall’art. 5 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Unico 2014 relativa al 2013 presentata nel 2017).
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Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Riteniamo sia utile verificare, prima di operare la spontanea regolarizzazione di eventuali omissioni, verificare che la pretesa tributaria non sia più congrua, poichè esperiti i termini per l’accertamento tributario:
Anno di imposta oggetto di accertamento | Modello Unico | Anno presentazione | Termine accertamento Ordinario | Termine accertamento Straordinario (Se Omessa Dichiarazione) | Adesione al Condono ex L.289/2002 (*) | In presenza di reati tributari – Termine accertamento Ordinario | In presenza di reati tributari – Termine accertamento Straordinario |
N | N+1 | N+1 | N+5 | N+6 | N+9 | N+11 | |
2000 | 2001 | 30/09/01 | 31/12/05 | 31/12/06 | 31/12/07 | ||
2001 | 2002 | 30/09/02 | 31/12/06 | 31/12/07 | 31/12/08 | 31/12/10 | 31/12/12 |
2002 | 2003 | 30/09/03 | 31/12/07 | 31/12/08 | 31/12/09 | 31/12/11 | 31/12/13 |
2003 | 2004 | 30/09/04 | 31/12/08 | 31/12/09 | 31/12/12 | 31/12/14 | |
2004 | 2005 | 30/09/05 | 31/12/09 | 31/12/10 | 31/12/13 | 31/12/15 | |
2005 | 2006 | 30/09/06 | 31/12/10 | 31/12/11 | 31/12/14 | 31/12/16 | |
2006 | 2007 | 30/09/07 | 31/12/11 | 31/12/12 | 31/12/15 | 31/12/17 | |
2007 | 2008 | 30/09/08 | 31/12/12 | 31/12/13 | 31/12/16 | 31/12/18 | |
2008 | 2009 | 30/09/09 | 31/12/13 | 31/12/14 | 31/12/17 | 31/12/19 | |
2009 | 2010 | 30/09/10 | 31/12/14 | 31/12/15 | 31/12/18 | 31/12/20 | |
2010 | 2011 | 30/09/11 | 31/12/15 | 31/12/16 | 31/12/19 | 31/12/21 | |
2011 | 2012 | 30/09/12 | 31/12/16 | 31/12/17 | 31/12/20 | 31/12/22 | |
2012 | 2013 | 30/09/13 | 31/12/17 | 31/12/18 | 31/12/21 | 31/12/23 | |
2013 | 2014 | 30/09/14 | 31/12/18 | 31/12/19 | 31/12/22 | 31/12/24 | |
2014 | 2015 | 30/09/15 | 31/12/19 | 31/12/20 | 31/12/23 | 31/12/25 | |
2015 | 2016 | 30/09/16 | 31/12/20 | 31/12/21 | 31/12/24 | 31/12/26 | |
2016 | 2017 | 30/09/17 | 31/12/21 | 31/12/22 | 31/12/25 | 31/12/27 | |
2017 | 2018 | 30/09/18 | 31/12/22 | 31/12/23 | 31/12/26 | 31/12/28 | |
2018 | 2019 | 30/09/19 | 31/12/23 | 31/12/24 | 31/12/27 | 31/12/29 | |
2019 | 2020 | 30/09/20 | 31/12/24 | 31/12/25 | 31/12/28 | 31/12/30 | |
2020 | 2021 | 30/09/21 | 31/12/25 | 31/12/26 | 31/12/29 | 31/12/31 |
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