Aggiornato al 22/03/2019
Percentuali di aumento applicabili ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2019, con le relative fasce di garanzia.
Fasce | Indice di perequazione | % aumento | Importo trattamenti |
Fino a 3 volte il trattamento minimo | 100% | 1,10% | fino a € 1.522,26 |
Fascia di garanzia * | oltre € 1.522,26 e fino a € 1.522,76 sono garantiti 1.539,00 | ||
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM | 97% | 1,07% | oltre € 1.522,26 e fino a € 2.029,68 |
Fascia di garanzia * | oltre € 2.029,68 e fino a € 2.034,10 sono garantiti € 2.051,34 | ||
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM | 77% | 0,85% | oltre € 2.029,68 e fino a € 2.537,10 |
Fascia di garanzia* | oltre € 2.537,10 e fino a € 2.544,04 sono garantiti € 2.558,59 | ||
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM | 52% | 0,57% | oltre € 2.537,10 e fino a € 3.044,52 |
Fascia di garanzia* | oltre € 3.044,52 e fino a € 3.046,19 sono garantiti € 3.061,93 | ||
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM | 47% | 0,52% | oltre € 3.044,52 e fino a € 4.059,36 |
Fascia di garanzia* | oltre € 4.059,36 e fino € 4.060,25 sono garantiti € 4.080,35 | ||
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM | 45% | 0,50% | oltre € 4.059,36 e fino a € 4.566,78 |
Fascia di garanzia* | oltre € 4.566,78 e fino a € 4.569,28 sono garantiti € 4.589,39 | ||
Oltre 9 volte il TM | 40% | 0,44% | oltre € 4.569,28 |
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. Fonte: Inps
DALL’ANNO 2017 VERRANNO INTRODOTTE DELLE MAGGIORAZIONI PER QUATTORDICESIMA E SGRAVI IRPEF. VISITA LA PAGINA CON I NUOVI IMPORTI!
Diamo notizia degli attuali livelli (anno 2017) della pensione minima. Espresso in euro, tale importo si attesta attesta, per l’anno in questione, a 501,89.
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Pensione minima 2017: 501,89 euro mensili – 6.524,57 euro annuali
Attuale livello minimo di altre prestazioni assistenziali:
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Assegno sociale: euro 448,07 annuali per tredici mensilità.
Limiti di reddito Anno 2017 |
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Persona sola |
Persona coniugata* |
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Reddito pari a zero | Assegno sociale intero | Reddito pari o inferiore a € 5.824,91 | Assegno sociale intero |
Reddito inferiore a € 5.824,91 | Assegno sociale ridotto | Reddito inferiore
a € 11.649,82 |
Assegno sociale ridotto |
Reddito superiore a € 5.824,91 | Non spetta l’assegno | Reddito superiore
a € 11.649,82 |
Non spetta l’assegno |
*quando la persona è coniugata, il reddito da considerare è sempre quello cumulato dei coniugi
PENSIONE MINIMA 2017:
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Ai fini che qui interessano si precisa che l’ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per attribuire la perequazione per l’anno 2017 è stata fissata ad €. 480,53 (annuo € 6.246,89).
LE REGOLE CHE DISCIPLINANO IL TRATTAMENTO MINIMO
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La pensione minima, viene riconosciuta se, sulla base del calcolo dei contributi versati, l’importo calcolato risulti inferiore ad un livello fissato per legge.
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L’importo mensile varia ogni anno. l’importo pocanzi indicato, 467,42 può essere incrementato, a condizione che si posseggano determinati requisiti:
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591,87 euro per soggetti oltre i 70 anni, ciechi civili, sordomuti ultrassessantacinquenni, mutilati e invalidi civili, titolari di pensione di inabilità.
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603,87 euro, comprese tutte le maggiorazioni, come importo massimo totale.
Limiti di reddito da rispettare:
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Per soggetti non coniugati l’integrazione spetta per intero se il reddito non supera EURO 5.956,6.
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In misura parziale per redditi non superiori ad EURO 11.913,20
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Per soggetti coniugati per la corresponsione integrale il reddito non deve superare i 23.042,24 EURO.
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L’integrazione spetta in misura parziale se il reddito complessivo non supera 28.802,80 euro.
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N.B: In questa fattispecie i redditi dei due coniugi devono essere sommati e la verifica deve essere operata rispetto al reddito singolo ed al reddito coniugale.
Somme aggiuntive:
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A far data dal 2007 sono state previste delle somme a titolo di quattordicesima per titolari di pensioni basse.
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