Con la circolare 30/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando e come è possibile procedere alla detrazione, ai fini IRPEF delle spese mediche sostenute per l’acquisto dei farmaci in assenza di scontrino parlante. In deroga alle disposizioni, che stabiliscono la detraibilità delle suddette spese solo in presenza di codice fiscale del contribuente, natura, quantità e qualità dei farmaci acquistati, è permessa la detraibilità delle spese nel periodo che va dal primo luglio al 31 dicembre 2007. La condizione da rispettare è che i requisiti sopra menzionati siano comunque autocertificati dal contribuente. La deroga è stata introdotta poiché a far data dal primo luglio non tutte le farmacie si erano attrezzate con i nuovi registratori fiscali.