I rimborsi IVA di importo fino a 15.000 euro potranno ora essere ottenuti senza obbligo di prestare garanzia.
Per i rimborsi di importo superiore a tale importo, la prestazione di garanzia sarà obbligatoria solo se si è soggetti considerati “a rischio” diversamente potrà essere sostituita dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.
Per i rimborsi IVA di importo superiore a € 15.000:
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se richiesti da “soggetti a rischio”, è necessario prestare apposita garanzia
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se richiesti da soggetti considerati “non a rischio”, l’erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in luogo di questa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale) munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo se previsto) allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni:
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rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta
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il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%
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la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata
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l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende
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se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale
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sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Definizione di “soggetti a rischio”:
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Soggetti che esercitano attività d’impresa da meno di 2 anni (e non sono start up innovative)
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Che nei 2 anni precedenti, hanno ricevuto notifiche di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dichiarati:
> 10% degli importi dichiarati
se importi dichiarati ≤ € 150.000
> 5% degli importi dichiarati
se importi dichiarati > € 150.000, ma ≤ € 1.500.000
> 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000
se importi dichiarati > € 1.500.000
A far data dal 2011 è stata radicalmente modificata la modalità con cui viene inoltrata la richiesta del rimborso dell’iva a credito.
Modalità di presentazione fino al 2010:
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Ricordiamo che fino a tutto il 2010 tale richiesta doveva essere predisposta su modello cartaceo e presentata all’agente della riscossione.
Modalità di presentazione attuale:
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La nuova modalità consiste nella presentazione unitamente alla dichiarazione annuale IVA.
Quadro da compilare:
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Nell’ambito della dhicarazione annuale deve essere compilato il modello VR.
Tempistica entro la quale si può operarare la domanda:
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La tempistica relativa alla presentazine è correlata a quella della dichiarazione IVA ( DAL PRIMO FEBBRAIO 2011 AL 30 SETTEMBRE 2011).
Approvazione dei modelli conformi IVA:
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RICORDIAMO CHE a tutt’oggi risultano già approvati i modelli confermi per la dichiarazione IVA e sono disponibili le relative istruzioni.