Il contratto a termine

AGGIORNAMENTO DEL 19/03/2014:

  • Il Consiglio dei Ministri, IN DATA  12 marzo 2014, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

  • Queste le misure riguardanti i contratti a termine:  

Il contratto di lavoro a termine

  • Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della causalità.

  • Viene prevista la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 8 volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni. Condizione delle proroghe è che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.

  • Viene, infine, fissato il limite massimo, per i contratti a tempo determinato, del 20% dell’organico complessivo del datore di lavoro. Il decreto fa, comunque, salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine. 

Elenchiamo velocemente le caratterisistiche del CONTRATTO A TERMINE, con particolare attenzione alle caratteristiche, le novità, la convenienza e le agevolazioni fiscali previste dalle norme a favore dei datori di lavoro che assumono scegliendo questa tipologia contrattuale.

Perché stipulare un contratto a termine:

  • Il contratto a in questione è di solito stipulato per dar modo al datore di lavoro di soddisfare esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo all’interno della propria azienda, o semplicemente per sostituire un dipendente che si assenta per un periodo prolungato dal luogo di lavoro.

Quando non è possibile stipulare contratti a termine:

  • Tale contratto non è applicabile per le aziende che hanno  operato  licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi

  • Analogamente per le imprese che hanno operato riduzioni dell’orario di lavoro

  • Ancora: per aziende con lavoratori in cassa integrazione

Adempimenti e formalità:

  • Nella stipula del contratto il datore di lavoro deve espressamente menzionare la tipologia contrattuale

  • Devono essere spiegate le motivazioni di carattere tecnico – produttivo che hanno dato luogo alla stipula del seguente contratto.

  • N.B: E’ necessario, a pena di nullità, verificare se il contratto a termine è previsto dal contratto collettivo nazionale CCNL, appplicato.

Quanto dura il contratto a termine:

  • Tali tipologie di contratto si differenziano in ragione della durata contrattuale prevista tra lavoratore e datore di lavoro o azienda

  • La durata massima del contratto a termine è di 3 anni

  • Tale periodo si suddivide tra contratto iniziale più rinnovo con contratto finale

  • N.B: Ricordiamo che è richiesta la forma scritta per la stipula del contratto (per i contratti di durata superiore ai 12 giorni lavorativi)

Proroga del contratto di lavoro a termine:

  • Il contratti di lavoro a termine ha una durata complessiva di tre anni

  • E’ prevista la possibilità di operare una sola PROROGA. Successivamente scatterà l’obbigo di trasformare il contratto di lavoro a tempo indeterminato

  • N.B: Ricordiamo che in sede di rinnovo  il contratto dovrà possedere le stesse mansioni  del contratto originario.

Agevolazioni previste per il contratto a termine:

  • Le agevolazioni previste riguardano la sostituzione maternità in aziende con meno di venti dipendenti  ed alte fattispecie minori

I diritti del lavoratore assunto con contratto a termine:

  • I dipendenti assunti con contratto a termine mantengono tutti i diritti previsti per le altre forme a tempo indeterminato, tra le più importanti:

  • FERIE

  • TFR

  • MATERNITA’

  • MALATTIA

  • CASSA INTEGRAZIONE

  • PERIODO DI PROVA

  • CONGEDO MATRIMONIALE

  • DIRITTI SINDACALI

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Comments (2)

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Buon Giorno, ho un contratto a termine della durata di mesi 12, sul contratto vi è scritto
periodo di prova : in base al contratto.........che significa,????ho un inquadramento al IV livello settore commerciale part time, Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore Commercio.
ringraziandovi in anticipo, porgo distinti saluti.
Riccardo
1 reply · active 713 weeks ago
Ciao Riccardo,
Il tuo contratto prevede un periodo di prova pari a 60 giorni effettivi per il IV livello.
Ciò sta a significare che in questo lasso di tempo ciasuna delle parti può liberamente recedere dal medesimo, senza preavviso o formalità alcuna.
Sarebbe buona regola che il datore di lavoro,unitamente alla lettera di assunzione, alleghi copia del contratto di lavoro applicato, nel quale vengono riportate tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono.
In bocca al lupo, Gianluca

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