La detassazione dei premi di produttività 2011

LA LEGGE DI STABILITA’ 2016 HA REINTRODOTTO, DOPO UN ANNO DI SOSPENSIONE (2015) LA MISURA DELLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’. VISITA LA PAGINA DEDICATA, CON TUTTE LE INFORMAZIONI!

Aggiornato al 16/11/2011

ANCHE NEL CORSO DELL’ANNO 2011 è stato confermata, con la manovra economica 2010, la detassazione dei premi di produttività.

Anno 2012:

  • La Legge di Stabilità 2012 ha prorogato il regime fiscale agevolato in questione. Seguirà un decreto con l’indicazione dell’importo assoggettabile ed  il reddito oltre il quale l’agevolazione non opera.

Modifiche rispetto al 2010:

  • Le  novità riguardano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per poter usufruire dell’agevolazione.

La nuova detassazione si applica:

  • Ai dipendenti che operano per le imprese private (requisito reddito annuale lordo inferiore ai 40.000 euro)

  • Ai titolari di partita Iva

  • Lavoratori autonomi

  • Professionisti

la detassazione opera per:

  • I redditi, compensi, stipendi, premi, corrisposti al fine di incrementare la produttività aziendale.

Caratteristiche dei progetti:

    • I progetti dovranno avere dei risultati quantificabili e circostanziati, per poter permettere al datore di lavoro di individuare  le somme soggette all’imposta sostitutiva.


Limite massimo applicato ed imposta sostitutiva:

  • L’incentivo fiscale consta  di un limite massimo per ciascun lavoratore pari a 6.000 euro.

  • L’aliquota da applicare su tali somme è pari  10%

  • L’imposta sostitutiva ha efficacia  ai fini IRPEF e delle imposte addizionali comunali e regionali.

Come versare l’imposta sostitutiva: i codici tributo:

  • Per il versamento dell’imposta sostitutiva sono stati istituiti idonei codici tributo:

  1. CODICE TRIBUTO 1053: Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente

  2. CODICE TRIBUTO 1604: Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione

  3. CODICE TRIBUTO 1904: Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione

  4. CODICE TRIBUTO 1905: Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione

  5. CODICE TRIBUTO 1305: Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.

  • L’Agenzia delle Entrate, ha emanato una circolare per chiarire alcune tematiche legate alle componenti accessorie della retribuzione corrisposte.

  • L’imposta sostitutiva del 10% è concessa se preventivamente è stipulato un accordo collettivo, aziendale o territoriale.

  • N.B: Non è più ammessa (come avveniva in passato) l’intesa individuale con la quale veniva certificato che  le somme erogate erano destinate  ad incrementare la qualità, l’innovazione, l’efficienza e la competitività.

Novità:

  • L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha emanato la circolare n. 36/E del 28 luglio 2011, dalla quale si evince che, considerate le difficoltà manifestate da parte dei sostituti d’imposta,  il termine per il versamento dell’importo dovuto per rimediare, senza applicazioni di sanzioni, alla non corretta applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale è differito al 16 dicembre 2011. (Fonte: DPL MODENA – AGENZIA ENTRATE)