Ministero del Lavoro, chiarimenti in tema di apprendistato professionalizzante

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AGGIORNATO AL 29/04/2017

L’apprendistato professionalizzante è indirizzato ai lavoratori tra i 18 ed i 29 anni. Il fine è quello di permettere ai giovani di imparare un mestiere attraverso la formazione sul lavoro. Allo stesso tempo consente di conseguire una qualifica professionale stabilita dai CCNL.

Per gli individui in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

La durata del contratto è determinata dai CCNL in base alla qualifica da conseguire; in ogni caso non deve essere superiore ai 3 anni (5 per gli artigiani). All’apprendista viene corrisposto un vero e proprio stipendio (non corrisposto nell’ambito della Garanzia Giovani).

Sono comunque previsti incentivi per l’azienda, di tipo economico e contributivo. Le singole Regioni possono, poi, prevedere degli incentivi specifici aggiuntivi tramite i propri bandi ed avvisi di attuazione del Programma.

Caratteristiche del contratto:

  • E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.

  • La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

  • La formazione aziendale deve essere seguita da un tutor, che deve preventivamente seguire un apposito percorso formativo per tutori aziendali.

Gli obblighi formativi:

  • La formazione professionalizzante, cioè quella volta all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali, è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi.

  • La formazione trasversale, cioè quella volta all’acquisizione delle competenze di base, integra la formazione professionalizzante ed è offerta gratuitamente da Agenzia del lavoro.

La formazione di base e trasversale:

  • La durata della formazione di base e trasversale è determinata dalla normativa vigente per l’intero periodo di apprendistato sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.

  • Per le assunzioni effettuate fino al 31/12/2014, il monte ore della formazione trasversale è di 120 ore per la durata del contratto.

  • Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 (e per tutti gli apprendisti, indipendentemente dalla data di assunzione, a decorrere dal 1° settembre 2015) il monte ore della formazione trasversale è il seguente:

  • 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media) ;

  • 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

  • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

  • Il datore di lavoro può prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.

  • La durata della formazione trasverale può essere ridotta in caso di crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più dei moduli formativi previsti nel Catalogo.

  • La formazione distribuita su un percorso pluriennale può essere anticipata.

Il Piano formativo individuale:

  • Il datore di lavoro elabora il piano formativo individuale, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

  • Il Piano formativo individuale deve essere consegnato all’apprendista e, se previsto contrattazione collettiva, inviato agli Enti Bilaterali.

  • Dal 1° gennaio 2015, ai sensi della legge Finanziaria provinciale 2015, sia per i nuovi assunti che per le assunzioni effettuate prima del 31 dicembre 2014, i Piani formativi Individuali (PFI) ed i rispettivi allegati (esempio l’allegato 2, l’agenda formativa…) NON devono più essere inviati ad Agenzia del lavoro, né in via telematica tramite l’applicativo denominato GAnet, né in via cartacea. Questo vale sia per le nuove assunzioni che per le assunzioni effettuate prima del 31 dicembre 2014.

A chi è rivolto?

  • Ai giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

Come si accede alla formazione pubblica?

  • Il datore di lavoro viene contattato dai soggetti formatori individuati da Agenzia del Lavoro, che convocano l’apprendista ai percorsi formativi.

Incentivi e agevolazioni:

  • Per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante sono previsti degli incentivi economici a favore del datore di lavoro. Gli incentivi all’assunzione erogati da Agenzia del lavoro sono subordinati alla frquenza da parte del tutore aziendale di appositi percorso formativi.

  • Nella circolare allegata viene ribadito un postulato espresso nell’art. 23 del dl n. 112/2008 (legge 133/2008). La formazione aziendale  è alternativa all’offerta formativa pubblica delle Regioni e viene affidata alla contrattazione collettiva. I contratti collettivi possono stabilire le norme della formazione aziendale, in misura uguale o inferiore a 120 alle  ore annuali necessarie per acquisire competenze di base.

Altre indicazioni:

  • I contratti collettivi potranno individuare percorsi formativi di durata  inferiore ai due anni purchè nel rispetto della natura formativa del contratto  e  del tipo di qualificazione da conseguire.

  • E’ prevista la trasformazione anticipata del contratto di apprendistato rispetto alla scadenza fissata nel piano formativo individuale  in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • E’ prevista la possibilità  di corrispondere una retribuzione inferiore  rispetto al livello di sottoinquadramento, purchè  sia garantita progressione retributiva.

Nello specifico:

  • E’ venuto meno il limite minino di durata di due anni è ora possibile l’instaurare rapporti di apprendistato breve durata.

  • E’ possibile il raggiungimento di una qualificazione anticipata dell’apprendista purchè siano compiute quelle attività formative che legittimano l’utilizzo dell’apprendistato stesso.

  • Se non esiste una legge regionale che regolarizza il contratto di apprendistato professionalizzante, è possibile stipulare validamente un contratto di apprendistato sulla base della disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 49, comma 5 bis, del decreto legislativo n.276/2003.

  • Formazione: ora è possibile anche in azienda,  parallelamente alla formazione regionale. In Ipotesi di inadempimento della erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, lo stesso è soggetto alle penalità pari al doppio dei contributi omessi.

  • Possibilità di procedere ad un inquadramento dell’apprendista con due livelli in meno rispetto a quello di qualificazione, definito anche “sottoinquadramento”. Il criterio non è in contrasto con la gradualità della retribuzione, ovvero con la percentualizzazione che i contratti collettivi utilizzavano in precedenza, a condizione che il livello minimo previsto sia garantito almeno quale punto di arrivo della progressione retributiva.

  • Non si può trasformare un contratto di apprendistato stipulato secondo la legge previgente in apprendistato professionalizzante, si può tuttavia sommare più periodi di apprendistato svolti presso diversi datori di lavoro.

La Circolare n. 27/08 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 

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