Contratto a chiamata, la comunicazione preventiva

  
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Contratto a chiamata, la comunicazione preventiva

Messaggioda gianluca » 18/07/2012, 15:50

Dal 18 luglio 2012, così come previsto dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro), è in vigore l’obbligo di comunicare, da parte dei datori di lavoro, l’utilizzo di lavoratori intermittenti (a chiamata).
Entro quando inviare la comunicazione:
La comunicazione amministrativa semplificata dovrà avvenire preventivamente rispetto all’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
Come operare la comunicazione:
Ad oggi, la comunicazione dovrà pervenire alla Direzione Territoriale per il Lavoro – competente per territorio – tramite fax o posta elettronica
Sanzioni in caso di mancato rispetto della comunicazione:
Si ricorda che la sanzione prevista per la mancata comunicazione preventiva va da 400 euro a 2400 euro per ogni lavoratore per cui viene omessa la comunicazione.
Forniamo lettura dell’articolo 35, comma 3-bis D.L.vo n. 276/2003:
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
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Re: Contratto a chiamata, la comunicazione preventiva

Messaggioda gianluca » 23/09/2012, 10:35

Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità di utilizzo del contratto di lavoro intermittente nell’ipotesi di servizi di media audiovisivi, ovvero per servizi prestati via internet.
Ipotesi alla base della richiesta:
Tali lavoratori possono essere assimilati alle attività espletate dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi, così come richiamato dalla lettura in combinato disposto dell’art. 40, D.L.vo n. 276/2003 e del Decreto 23 ottobre 2004 di questo Ministero.
Ipotesi:
In particolare, l’istante chiede se il contratto di lavoro intermittente possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di servizi di “live streaming”, “webcasting” ovvero per servizi prestati via internet connotati dai caratteri della discontinuità ed intermittenza.
La risposta in sintesi:
“… In definitiva, sulla base di quanto sopra evidenziato nell’ottica di un ampliamento del concetto di servizi espletati dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi si ritiene che il contratto di lavoro intermittente possa essere utilizzato anche per l’assunzione di lavoratori addetti a servizi di live streaming, webcasting ovvero a servizi prestati su internet, di natura discontinua ed intermittente nel rispetto delle condizioni sopra richiamate.”.
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