Il ravvedimento operoso

  
Come si calcola, quali sono gli importi relativi alle sanzioni ed interessi, quali sono i codici tributo da utilizzare

Re: Il ravvedimento operoso

Messaggioda gianluca » 28/12/2010, 17:35

alessia ha scritto:[Ciao, le sanzioni aumentano dal 1/02/11 anche in ambito di omissioni contributive Enpals , quindi per il ravvedimento operoso breve (entro 30 gg) sara' pari al 3% e per quello lungo (entro 1 anno) pari al 3.75%?
Inoltre quando parliamo di sanzioni civili fino al 40% per omissione o ritardo obblighi contributivi Enpals , parliamo sempre del ravvedimento operoso , o le sanzioni sono solo del 3 o 3.75%?
se si, in quali casi arriviamo fino al 40%?
Il modulo del ravvedimento operoso e' come un modello F24?
Da quando inizia il calcolo dei giorni per la sanzione?


Ciao Alessia,
stavo facendo una ricerca sul sito dell'ENPALS. In nessuna sezione del sito si parla espressamente di ravvedimento operoso.
A tal riguardo l'istituto è richiamato solo per questa fattispecie: "Disposizioni della Legge 27 dicembre 2 006, n. 296 art. 1 comma 1011 – Modalità
di recupero dei contributi sospesi a seguito del sisma 2002".
Se devi regolarizzare importi omessi maggiorerei le somme a debito in base alla citazione che menzionavi anche tu ovvero:

"Al datore di lavoro che non effettua il versamento dei contributi entro i termini stabiliti dalla legge vengono addebitate somme aggiuntive, che maturano un relazione al ritardo nel versamento.
In particolare, nel caso di "omissione contributiva", ossia di omesso o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell'importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (oggi pari al 9,5%: 5,5 + TUR 4%).
Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che l'impresa abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso attualmente fissato nella misura dell’ 8,4% in ragione annua".
Per quanto riguarda la decorrenza delle sanzione conteggia dal giorno successivo alla scadenza del pagamento.
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Re: Il ravvedimento operoso

Messaggioda alessia » 28/12/2010, 17:36

Ciao Gianluca, avevo letto anche io che la sanzione poteva arrivare ad un massimo del 40% degli importi di cui e' stato omesso o ritardato il pagamento (e addirittura fino al 60% in caso di evasione!).
forse pero' non sono riuscita a spiegarmi come avrei voluto, ci riprovo:
poiche' pero' in caso di ravvedimento le sanzioni aumentavano al 3 e 3.75% , la mia domanda era :
la sanzione arriva a un massimo del 40% (le sanzioni civili sono regolate dallla 388/2000 art 116 comma 8) oppure la sanzione consiste nel 3% degli importi non versati, oltre chiaramente agli importi da versare effettivamente?
intendevo questo. che ne pensi?
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Re: Il ravvedimento operoso

Messaggioda gianluca » 28/12/2010, 18:10

Secondo me ha senso parlare di tali importi se ci muoviamo all'interno dell'Istituto del ravvedimento operoso.
Se qui non è applicabile dobbiamo fare riferimento a quanto indicato pocanzi, ovvero quanto stabilito dal comma 8 art. 116 legge 388/00:
"In caso di tardività maggiorare il contributo di sanzioni pari al 9,5% (5,5% +4% tur) in ragione d'anno".
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Re: Il ravvedimento operoso

Messaggioda alessia » 29/12/2010, 8:14

perfetto Gianluca e grazie, quindi riassumendo, se ho capito bene: le sanzioni in caso di ravvedimento operoso in ambito enpals (che e' quello che interessa a me) ammonta a un massimo del 40% , mentre l'aumento di tale sanzione da febbraio 2011 nel caso di ravedimento breve e' del 3% e di ravvedimento lungo del 3.75%, giusto cosi?
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Re: Il ravvedimento operoso

Messaggioda gianluca » 29/12/2010, 12:26

alessia ha scritto:perfetto Gianluca e grazie, quindi riassumendo, se ho capito bene: le sanzioni in caso di ravvedimento operoso in ambito enpals (che e' quello che interessa a me) ammonta a un massimo del 40% , mentre l'aumento di tale sanzione da febbraio 2011 nel caso di ravedimento breve e' del 3% e di ravvedimento lungo del 3.75%, giusto cosi?


Si perfetto. Ribadisco tuttavia che il ravvedimento operoso è uno strumento che consente di regolarizzare ritardi o omissioni nei versamenti di talune tipologia di imposta, IVA, IRPEF, IRAP... e non contributi ENPALS.
CIAO!
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Re: Il ravvedimento operoso

Messaggioda alessia » 29/12/2010, 17:13

ciao Gianluca, scusami il ravvedimento operoso non va bene per regolarizzare omissione contributiva ENPALS?
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Re: Il ravvedimento operoso

Messaggioda gianluca » 30/12/2010, 13:53

alessia ha scritto:ciao Gianluca, scusami il ravvedimento operoso non va bene per regolarizzare omissione contributiva ENPALS?

Come ti specificavo in precedenza non ho trovato nessuna indicazione al riguardo.
Dalle informazioni in mio possesso non credo sia possibilie beneficiarne per regolarizzare il mancato pagamento dei contributi in questione.
ciao!
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Re: Il ravvedimento operoso

Messaggioda alessia » 08/03/2011, 11:37

Buongiorno Gianluca, non ha a che vedere con il ravvedimento, ma ho un quesito da porti per quanto riguarda l'Enpals:
in caso in cui l'autore (per il quale non vi e' obbligazione contributiva) sia anche conduttore, mi confermi che su quest'ultimo (e non sull'autore ovviamente) l'obbligo contributivo si calcola sul 60% e non sul totale della retribuzione? mentre invece qualora l'autore svolga anche la mansione di regista, in questo caso si applichera' (sul regista e non anche sull'autore) sul 100%.
In quali altri casi vale il principio del 60% e 40%?
grazie mille per il riscontro
alessia
 
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Re: Il ravvedimento operoso

Messaggioda gianluca » 08/03/2011, 13:07

alessia ha scritto:Buongiorno Gianluca, non ha a che vedere con il ravvedimento, ma ho un quesito da porti per quanto riguarda l'Enpals:
in caso in cui l'autore (per il quale non vi e' obbligazione contributiva) sia anche conduttore, mi confermi che su quest'ultimo (e non sull'autore ovviamente) l'obbligo contributivo si calcola sul 60% e non sul totale della retribuzione? mentre invece qualora l'autore svolga anche la mansione di regista, in questo caso si applichera' (sul regista e non anche sull'autore) sul 100%.
In quali altri casi vale il principio del 60% e 40%?
grazie mille per il riscontro


Ciao Alessia,
la disposizione che tu richiami è stata ideata quando all'interno di una prestazione sono ricompresi diritti di autore, immagine e connessi, e come tali non soggetti a contribuzione ENPALS. Questo è il principio ispiratore della norma. Si è posto poi un tetto al 40% per evitare che tutte le spese fossero indicate quali "per diritto d'autore", creando di fatto elusione contributiva.
Ti invio un estratto da un collega che mi sembra spieghi molto bene il problema:
"Anzitutto, viene precisato che i soggetti coinvolti alla base delle prestazioni saranno: da una parte, l’artista, l’autore o il lavoratore dello spettacolo, dall’altra parte il produttore, il committente o il datore di lavoro. I soggetti devono stilare una scrittura del loro rapporto di lavoro attraverso cui distinguere un compenso per la prestazione lavorativa di spettacolo e un compenso per la cessione di diritti d’immagine, d’autore o connessi. Esemplifichiamo: per una serata di musica dal vivo, al musicista sono dovuti, su un cachet totale di €100,00, € 60,00 per la prestazione artistica live e € 40,00 per la concessione di diritti d’immagine per la riproduzione delle foto dell’artista nel materiale promozionale del live (unico contratto con voci distinte per un unico compenso)".
Alla luce di quanto sopra rispondendo alle tue domande direi:
Verificare in ogni singolo caso se la prestazione resa remuneri anche diritti d' immagine o autore e in che misura (sarebbe bene stipulare un contratto con l'artista in cui siano indicate le percentuali per evitare contestazioni future). Limitarsi alla riduzione laddove si è sicuri che vi siano diritti di immagine (a tal proposito vi sono circolari che stabiliscono che il canante debba essere "noto", ovverro abbastanza famoso. Diversamente i diritti d'autore potrebbero essere disconosciuti poichè fuori luogo.
Ciao!
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